Lavoro occasionale: nuovi chiarimenti sul calcolo della sanzione amministrativa
A cura della redazione

L’INL, con la nota n. 7427 del 21 agosto 2017, ha fornito nuovi chiarimenti in relazione al regime sanzionatorio applicabile alle prestazioni occasionali, con particolare riferimento all’ipotesi di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva o di ricorso al lavoro occasionale in ipotesi vietate.
Si ricorda che in tali fattispecie trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica, inoltre, la procedura di diffida, mentre è applicabile la sanzioni in misura ridotta (1/3 del massimo, ovvero euro 833,33). Come già chiarito dall’Ispettorato con la circolare n. 5/2017, se la violazione riguarda più lavoratori, la sanzione ridotta si calcola moltiplicando l’importo di euro 833,33 per le giornate lavorative non regolarmente comunicate ovvero effettuate in violazione dei divieti. La nota precisa, in relazione a tale aspetto, che il parametro di quantificazione dell’importo sanzionatorio è rappresentato dal numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale, indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata. Ad esempio, in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di 3 lavoratori il primo giorno, di 1 lavoratore il secondo giorno e di 2 lavoratori il terzo giorno, la sanzione sarà pari a euro 833,33 x 3 giorni (totale euro 2.499,99 ).
Riproduzione riservata ©