Per il nuovo lavoro occasionale non bisogna registrarsi alla vecchia procedura dei voucher
A cura della redazione
L’INPS ha fornito una sintesi degli adempimenti che utilizzatore e prestatore sono tenuti a svolgere in relazione alle nuove prestazioni di lavoro occasionale.
Un primo adempimento, si ricorda, consiste nella necessità di registrarsi sulla procedura delle prestazioni occasionali. A tale riguardo occorre evitare di registrarsi sulla “vecchia” procedura dei voucher. Infatti:
- Essersi registrati in passato sulla vecchia procedura non esonera dalla necessità di registrarsi sulla nuova;
- Registrarsi, ora, sulla vecchia procedura non consente l’utilizzo del CPO Contratto di prestazione occasionale e del LF Libretto Famiglia (e viceversa);
- I limiti economici della vecchia procedura dedicata ai voucher non inficiano quelli della nuova.
- Il prestatore non riceve più la INPS card che riceveva all’atto della registrazione sulla procedura voucher. Nel caso in cui il prestatore, ad oggi, riceva la Inps card significa che ha sbagliato a registrarsi.
L’istituto previdenziale ha inoltre chiarito che per poter dichiarare dei rapporti di lavoro in procedura, non è sufficiente aver versato le somme tramite F24 o PagoPA per costituire la provvista, ma è indispensabile che le stesse siano contabilizzate e rese disponibili.
Quanto al termine per la revoca delle prestazioni inserite, si specifica che lo stesso è tassativo e scade alle ore 23.59 del terzo giorno successivo alla fine della prestazione. Ad esempio:
- La prestazione del giorno 5 settembre 2017 può essere revocata fino alle 23:59 dell’8 settembre 2017
- Se la prestazione è inserita per i giorni 6/7/8 settembre 2017 ed il lavoratore il 7 settembre sta male e non si presenta a lavoro, l’utilizzatore può revocare la prestazione del 7 settembre fino alle 23:59 del 10 settembre. La prestazione dell’8 settembre può svolgersi normalmente, nonostante che quella relativa al 7 sia stata revocata.
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