Il Ministero del Lavoro, con la nota prot. n. 16920 del 9 ottobre 2014, ha fornito alcune precisazioni in merito all’applicabilità della maxisanzione per lavoro nero di cui all’art. 4 della L. 138/2010 alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese ai sensi dell’art. 2222 c.c.
In particolare, la sanzione di cui sopra non si applica in presenza di una valida documentazione, intesa come documentazione fiscale obbligatoria (versamento delle ritenute d'acconto tramite modello F24, rilevazioni contabili e dichiarazione su mod. 770) prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento.
Pertanto, anche il lavoro autonomo per il quale sia stata emessa regolare ritenuta d'acconto, trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria, non può essere considerato lavoro "in nero", pur a fronte della riqualificazione della prestazione di lavoro come prestazione di lavoro subordinato, non dovendosi procedere, in tal caso, all'applicazione della relativa maxisanzione.