L’INPS, con la circolare 17/10/2018 n.103, ha fornito alcune precisazioni in merito alle modifiche apportate dal Decreto Dignità all’art.54-bis del DL 50/2017 (L. 96/2017), tra le quali che la validazione nella procedura informatica dell’avvenuto svolgimento della prestazione comporta l’immediata disposizione di pagamento del compenso delle prestazioni selezionate che diventano irrevocabili per l’utilizzatore.

Come si ricorderà l’articolo 2-bis del DL 87/2018 (L. 96/2018) ha introdotto rilevanti novità nelle informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione nella procedura informatica dedicata alle prestazioni occasionali. Sono inoltre state modificate le dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura e sono stati creati due nuovi regimi per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo e per gli enti locali. Infine il Decreto Dignità ha introdotto una nuova modalità di erogazione del compenso al lavoratore.

Relativamente al settore agricolo, si evidenzia che la nuova disciplina estende da tre a dieci giorni consecutivi la durata dell’arco temporale entro cui è possibile rendere la prestazione lavorativa; entro tale arco temporale l’impresa agricola può avvalersi delle prestazioni lavorative dichiarate anticipatamente.

Sarà inoltre possibile incrementare il numero di ore inserite in procedura, con indicazione del relativo compenso, sempre nei limiti orari fissati dalla legge. La dichiarazione inerente le ore aggiuntive deve essere trasmessa almeno un’ora prima del loro inizio e il sistema registrerà data e ora del loro inserimento. Potrà essere inserito un numero massimo di ore congruo rispetto ai giorni rimanenti nell’arco temporale della prestazione.

Novità si registrano anche per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo. Al fine di identificare gli utilizzatori che rientrano in tale ambito, l’INPS si avvale dei codice Ateco2007.

In particolare si tratta di: alberghi (55.10.00); villaggi turistici (55.20.10); ostelli della gioventù (55.20.20); rifugi di montagna (55.20.30); colonie marine e montane (55.20.40); affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51) e aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).

Il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro delle imprese. I soggetti privi di iscrizione presso il Registro delle imprese dovranno dichiarare, nella procedura informatica delle prestazioni occasionali, di svolgere attività nel settore turistico e ricettivo e fornire gli elementi utili all’Istituto per la verifica della corretta classificazione.

L’INPS inoltre precisa che i titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; i giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario; le persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e i percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito, possono adempiere all’obbligo previsto dal Decreto Dignità di autocertificare il proprio status giuridico avvalendosi di una delle seguenti modalità: accesso alla piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi); ricorso ai servizi di contact center INPS, raggiungibili da rete fissa (803 164), da telefonia mobile (06 164 164) e attraverso internet (Voip e Skype); tramite intermediari o enti di patronato.

Al fine di favorire il graduale aggiornamento della posizione anagrafica del lavoratore, sarà consentita entro il 31/12/2018 la trasmissione da parte dell’utilizzatore di un numero massimo di due dichiarazioni qualora per il medesimo prestatore risulti essere già stata presentata nel corso del 2018 una precedente dichiarazione di appartenenza ad una delle categorie di cui sopra. Successivamente, non sarà più possibile acquisire nuove dichiarazioni in assenza di aggiornamento della scheda anagrafica da parte del lavoratore.

Il Decreto Dignità ha rivisto anche le modalità di pagamento del compenso al prestatore di lavoro. In particolare sarà possibile utilizzare una delle seguenti modalità:

- tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;

- tramite bonifico bancario domiciliato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione; gli oneri di pagamento sono pari a 2,60 euro e vengono trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso spettante al prestatore;

- per il tramite di qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è consolidata. Con tale documento il prestatore, debitamente identificato a cura dell’operatore di sportello dell’ufficio postale, potrà riscuotere il compenso presso qualsiasi sportello postale. L’utilizzatore potrà validare l’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, o delle prestazioni lavorative già effettuate e non ancora validate, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della stessa, termine oltre il quale, in assenza di validazione, il compenso relativo alle prestazioni eseguite nel mese verrà posto in pagamento tramite bonifico bancario domiciliato entro il 15 del mese successivo. Gli oneri di pagamento di tale nuova modalità di riscossione del compenso, attualmente pari complessivamente a 1,75 euro, sono a carico del prestatore e saranno trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso spettante al prestatore per ogni singolo mandato di pagamento.