L’INPS, con il messaggio 25/05/2018 n.2121, ha reso noto che sulla Piattaforma delle prestazioni occasionali (art.54-bis DL 50/2017) è disponibile l’apposita funzionalità per consentire il rimborso agli utilizzatori delle somme versate e non utilizzate.

Possono essere oggetto di rimborso solo le somme effettivamente versate dall’utilizzatore, essendo esclusa la possibilità di rimborso delle somme di cui si ha la titolarità nel portafoglio in seguito alla concessione di benefici o bonus (ad esempio, bonus baby sitting).

Per ottenere il rimborso delle predette somme gli utilizzatori, dopo essersi autenticati tramite il PIN rilasciato dall'INPS oppure tramite una identità SPID o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), devono accedere alla Piattaforma delle prestazioni occasionali sul sito istituzionale (www.inps.it) e presentare domanda on line.

A tal fine, nell’apposita sezione dell’anagrafica, “Modalità di rimborso”, dovranno preventivamente indicare l’Iban sul quale vorranno ottenere il rimborso delle somme in questione. E’ possibile inserire i dati relativi alla modalità di riscossione anche in fase di compilazione della richiesta stessa.

Nel caso si tratti di un utilizzatore di Contratto di prestazioni occasionali sarà necessario indicare l’Iban riferito ad un conto corrente; nel caso, invece, di utilizzatore di un Libretto famiglia potrà essere indicato indifferentemente l’Iban di una carta prepagata, di un libretto postale o di un conto corrente.

In ogni caso i suddetti strumenti di pagamento devono essere intestati o cointestati all’utilizzatore che chiede il rimborso.

La procedura controlla automaticamente, all’atto dell’accoglimento, che l’importo da rimborsare sia stato effettivamente versato e sia presente nel portafoglio dell’utilizzatore.

Nel caso in cui la somma chiesta a rimborso ecceda l’importo disponibile il rimborso potrà avvenire solo nei limiti dell’importo effettivamente presente nel portafoglio dell’utilizzatore.

I dati inseriti nella domanda possono essere altresì modificati dall’operatore, su istanza dell’utilizzatore, nel caso in cui si renda necessario rettificare l’Iban, l’indirizzo e-mail o l’importo chiesto a rimborso.

In quest’ultimo caso, l’importo massimo rimborsabile non può essere corretto digitando un importo superiore a quello originariamente richiesto dall’utilizzatore (ad esempio, se l’utilizzatore ha originariamente chiesto un rimborso di 3.000 euro, l’importo può essere corretto a 2.000 euro ma non a 4.000 euro).

La domanda non può più essere modificata dopo che è stata inviata in liquidazione.