Lavoro occasionale: la procedura per gli agricoli è stata aggiornata
A cura della redazione

L’Inps, con il messaggio n. 3662 del 25 settembre 2017, ha reso noto di aver implementato la piattaforma informatica relativa alle prestazioni di lavoro occasionale, che è stata adeguata alle peculiarità previste per le imprese agricole. In particolare, la procedura informatica consente agli utilizzatori che si sono registrati come “azienda agricola” di indicare la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni, secondo un calendario giornaliero, con indicazione del numero di ore complessive di utilizzo del lavoratore nell’arco temporale indicato. Laddove la prestazione medesima non venga resa per evenienze di carattere straordinario, l’utilizzatore deve effettuare, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a tre giorni consecutivi). Una volta decorso inutilmente tale termine, l’INPS procede ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell’ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini Ivs e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali. Se l’arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si colloca a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avviene il mese successivo alla data finale dell’arco temporale indicato (es. prestazione dal 30.09.2017 al 02.10.2017, pagamento del compenso entro il 15.11.2017). Da ultimo, l’istituto sottolinea che sono state implementate le funzionalità relative agli intermediari che intendano operare in qualità di delegati per le Prestazioni Occasionali per gli utilizzatori nel settore dell’agricoltura.
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