L’INL, con la circolare n. 5 del 9 agosto 2017, ha fornito precisazioni in merito alle conseguenze sanzionatorie o di altra natura alle quali può essere soggetto l’utilizzatore di prestazioni occasionali.

Innanzitutto, sono prese in considerazione le ipotesi in cui è prevista la trasformazione del rapporto occasionale in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, e si specifica quanto segue:

  • nel caso di superamento da parte di un utilizzatore (diverso dalla PA), per ogni singolo prestatore, del limite economico di 2.500 euro o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco di un anno civile (ovvero del diverso limite previsto nel settore agricolo), la trasformazione avviene a far data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative.
  • nel caso di acquisizione di una prestazione di lavoro occasionale da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (divieti che non trovano applicazione in relazione al personale utilizzato attraverso lo strumento della somministrazione), la conversione avviene ex tunc nella tipologia ordinaria del lavoro a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, laddove sia accertata la natura subordinata del rapporto.

Ulteriori indicazioni, con specifico riferimento al contratto di prestazione occasionale, riguardano la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 che trova applicazione in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, ovvero se si ricorre al lavoro occasionale pur avendo alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. La stessa è applicata “per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”. La circolare precisa che:

  • la sanzione non è diffidabile, ma può trovare applicazione la sanzione ridotta ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 pari ad euro 833,33 per ogni giornata non tracciata da regolare comunicazione;
  • se la violazione riguarda più lavoratori, la sanzione ridotta risulterà essere il prodotto tra euro 833,33 e la somma delle giornate lavorative non regolarmente comunicate ovvero effettuate in violazione dei divieti;
  • la sanzione trova applicazione anche se la comunicazione è effettuata in ritardo o non contiene tutti gli elementi richiesti o, ancora, detti elementi non corrispondono a quanto effettivamente accertato.

La circolare, dopo aver precisato che per l’ipotesi di violazione delle norme sui riposi e sulle pause trova applicazione la disciplina specifica in materia, fornisce anche alcuni chiarimenti anche in ordine al rapporto tra la sanzione prevista in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione della prestazione occasionale e la c.d. maxisanzione per lavoro “nero”. In particolare, si precisa che:

- si applica esclusivamente la sanzione amministrativa precedentemente esposta (da 500 a 2.500 euro) se, ferma restando la registrazione delle parti sulla piattaforma INPS, ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti: a) la prestazione è comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici e temporali (280 ore); b) la prestazione può effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell’obbligo di comunicazione;

- trova applicazione la c.d. maxisanzione per lavoro “nero”, laddove concorra il requisito della subordinazione, in assenza di anche uno solo dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b);

- trova applicazione la maxisanzione, in assenza di uno dei requisiti predetti, anche qualora la comunicazione venga effettuata nel corso dell’accesso ispettivo;

- si applica la maxisanzione in presenza di una revoca della comunicazione a fronte di una prestazione di lavoro che, a seguito di accertamenti, risulti effettivamente resa.