L'Inail con nota n. 7115 del 10 luglio 2009, ha informato le proprie strutture centrali e periferiche delle disposizioni contenute nella circolare Inps n. 88/2009, concernente l'ampliamento dell'ambito applicativo del lavoro occasionale accessorio.
In particolare, l'Inail ha richiamato l'attenzione delle proprie strutture sulle più rilevanti innovazioni di seguito elencate:
- gli studenti con meno di 25 anni di età, iscritti regolarmente a un ciclo di studi presso università od istituti di ogni ordine e grado, possono prestare lavoro occasionale accessorio anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di vacanza ed in qualsiasi settore produttivo;
- anche le casalinghe possono svolgere prestazioni di natura occasionale nell'ambito di attività agricole di carattere stagionale che, in precedenza, potevano essere svolte da pensionati e studenti;
- i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno del reddito (da individuare nei percettori di prestazioni di integrazione salariale, quali i cassintegrati e nei percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione), in via sperimentale per l'anno 2009, possono eseguire prestazioni di lavoro accessorio in qualsiasi settore produttivo e nell'ambito di un limite massimo di compensi di Euro 3000 per anno solare;
- anche per le manifestazioni fieristiche è possibile ricorrere ai buoni di lavoro accessorio;
- i committenti pubblici possono utilizzare il lavoro occasionale accessorio nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà;
- per i dipendenti pubblici la possibilità di svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza secondo quanto prevede l'art. 53 del Decreto legislativo n. 165/2001 che, peraltro, esclude determinate categorie.