Lavoro occasionale: vanno comunicati all’ITL anche i contratti già cessati
A cura della redazione
L’INL, con la nota 11/01/2022 n.29, in merito all’obbligo di comunicare i lavoratori autonomi occasionali all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, ha precisato che nelle more dell’implementazione dell’applicazione già prevista per i lavoratori intermittenti, i committenti dovranno inviare una email ordinaria (e non una PEC) a uno degli indirizzi di posta elettronica specificatamente messi a disposizione di ciascun Ispettorato.
Riguardo all’ambito di applicazione l’INL specifica che l’obbligo interessa solo i committenti che operano in qualità di imprenditori e i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nell’art. 2222 c.c.
Restano invece esclusi: le cococo, le prestazioni di lavoro occasionale, le professioni intellettuali ed in generale le attività esercitate in regime IVA e i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota.
Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della presente nota, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.
Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della presente nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
La comunicazione, quando sarà a regime, dovrà essere effettuata all’ITL in ragione del luogo in cui viene espletata l’attività lavorativa, tramite SMS o posta elettronica e secondo le modalità operative già in uso per i rapporti di lavoro intermittenti. Nel frattempo deve essere inviata una email a uno degli indirizzi che i vari ITL hanno messo a disposizione.
La comunicazione dovrà contenere: i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, la sintetica descrizione dell’attività, la data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese) e l’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono essere considerati un’omissione della comunicazione.
Riguardo al regime sanzionatorio, la violazione dell’obbligo di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida. Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
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