Lavoro occasionale: invio dei flussi Uniemens-PosAgri
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 4652 del 22 dicembre 2023, facendo seguito alla circolare 102/2023, ha fornito le istruzioni operative per la trasmissione dei flussi Uniemens-PosAgri relative alle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura.
Il Messaggio ricorda che prima di instaurare il rapporto di lavoro occasionale è necessario inviare l’UNILAV con causale “H.03.00”, il cui numero di comunicazione dovrà essere esposto obbligatoriamente nel flusso di denuncia Uniemens-PosAgri, unitamente alle date di inizio e di fine rapporto di lavoro. Tali date dovranno essere congruenti con il periodo esposto nel modello UNILAV.
Riguardo alle giornate prestate dai lavoratori occasionali nei mesi da gennaio 2023 a settembre 2023, i dati retributivi e contributivi dovranno essere inviati dai datori di lavoro mediante flusso Uniemens-PosAgri di variazione, che sarà tariffato senza aggravio di sanzioni se trasmesso entro il 28 febbraio 2024.
Relativamente alle giornate prestate dal mese di ottobre 2023 al mese di dicembre 2023, la denuncia delle stesse dovrà essere effettuata mediante l’invio di un flusso Uniemens-PosAgri di tipo “Principale” entro il 28 febbraio 2024; tuttavia, qualora per il citato periodo i datori di lavoro avessero già provveduto a inviare un flusso Uniemens-PosAgri per lavoratori OTD, sarà necessario inviare nuovamente l’intero flusso che dovrà essere comprensivo anche delle giornate prestate dai lavoratori occasionali agricoli (OTDO) e che, se trasmesso entro il 28 febbraio 2024, annullerà e sostituirà il flusso inviato in precedenza.
Qualora i flussi Uniemens-PosAgri fossero inoltrati a partire dalla data del 29 febbraio 2024, l’Istituto applicherà le sanzioni civili connesse al consequenziale tardivo pagamento della contribuzione.
Nel flusso di denuncia potrà essere valorizzato solo il tipo di retribuzione “O”, relativo alle giornate effettivamente prestate.
All’interno del medesimo flusso si dovrà utilizzare il codice di “zona tariffaria” corrispondente al luogo in cui il lavoratore occasionale ha prestato l’attività lavorativa.
Il pagamento della contribuzione unificata (comprensiva anche della quota relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) dovuta per le giornate di lavoro occasionale, deve avvenire il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione.
Viene previsto che nelle more della comunicazione da parte dell’INPS con apposito messaggio del passaggio alla nuova modalità di versamento, i datori di lavoro agricolo che hanno assunto OTDO potranno effettuare il pagamento della contribuzione dovuta per i medesimi lavoratori, unitamente a quella dovuta per i lavoratori OTD, alle scadenze ordinariamente previste, utilizzando il modello “F24”, risultante dal processo di tariffazione trimestrale che è messo a disposizione dall’Istituto nel Cassetto previdenziale del contribuente dei Datori di lavoro agricolo.
A tal riguardo si ricorda che i pagamenti dei contributi devono essere effettuati dal datore di lavoro agricolo in quattro rate che hanno le seguenti scadenze: I trimestre - 16 settembre, II trimestre - 16 dicembre, III trimestre - 16 marzo dell'anno successivo, IV trimestre - 16 giugno dell'anno successivo.
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