Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo 7/05/2012, n.5509, ha precisato che se il datore di lavoro effettua la comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego in ritardo rispetto ai termini di legge, ma entro le ore 24 del giorno antecedente la verifica ispettiva, non va incontro alla maxisanzione, compresa tra i 1.500 euro e i 12 mila euro per singolo lavoratore.
La precisazione ministeriale nasce a seguito della modifica introdotta dal Collegato Lavoro (L. 83/2010) che ha previsto un presupposto diverso rispetto al dettato originario per l’applicazione della maxisanzione. Più precisamente adesso il regime sanzionatorio diretto a punire il lavoro nero trova applicazione quando vengono occupati lavoratori senza che sia stata effettuata la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, a meno che da adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti non venga evidenziata comunque la volontà di non occultare il rapporto di lavoro (in precedenza invece la maxisanzione trovava applicazione quando il lavoratore non era stato indicato sulle scritture obbligatorie).
Secondo la nota 5509/2012 però la maxisanzione non deve trovare applicazione automatica tutte le volte in cui la comunicazione obbligatoria dell’instaurazione di un rapporto di lavoro è stata effettuata non rispettando i termini di legge (entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro).
Infatti se la stessa viene adempiuta spontaneamente entro le ore 24 del giorno antecedente il primo accesso ispettivo, il datore di lavoro non è comunque tenuto al pagamento della sanzione, dato che il suo comportamento è la dimostrazione che non ha voluto occultare il rapporto di lavoro instaurato.