Il Ministero del lavoro, con la nota 26/07/2011 n. prot. 13315, ha precisato che la riduzione prevista dall’art. 16 della L. 689/1981, può trovare applicazione anche nei confronti della sanzione in misura fissa pari a euro 150,00 comminata per ciascuna giornata di lavoro effettivo fatta svolgere al lavoratore occupato irregolarmente che si va ad aggiungere alla c.d. maxisanzione da euro 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore.
Detta riduzione può essere applicata sia  in sede di verbale unico sia nei procedimenti sanzionatori che hanno già formato oggetto di rapporto al direttore.
Si ricorda infatti che l’art. 16 della Legge 689/1981 prevede la possibilità del pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Le nuove indicazioni contenute nella nota 13315/2011 superano le istruzioni ed i chiarimenti forniti dallo stesso ministero con la circolare 29/2006 e trovano applicazione anche nei confronti delle condotte poste in essere prima del 24/11/2010 (data di entrata in vigore della L. 183/2010) rispetto alle quali non è ancora stata emessa l’ordinanza ingiunzione di pagamento della relativa sanzione.
La precisazione ministeriale si è resa necessaria per rendere omogenea l’applicazione delle nuove modalità di calcolo della maxisanzione per lavoro nero, compresa la quota giornaliera, a seguito delle modifiche introdotte dal Collegato lavoro che ha attribuito alle DPL, ed in particolare alla figura del Direttore, la possibilità di concedere la predetta riduzione, sulla base di una prudente valutazione e tenendo fermi i criteri dettati dalla L. 689/1981 in relazione alla commisurazione degli importi sanzionatori comminati attraverso l’ordinanza ingiunzione.