L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 8 del 25 luglio 20189, ha fornito indicazioni per il personale ispettivo in relazione al DL 4/2019 (L. 26/2019) recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.

Con particolare riferimento alle sanzioni amministrative, si segnala che l’art. 7, c. 15 bis, prevede l’applicazione dell’aumento del 20% degli importi della c.d. maxisanzione, già previsto dall’art. 3, c. 3 quater, DL 12/2002, anche in caso di impiego di lavoratori beneficiari del Rdc.

Al riguardo, fermo restando il necessario riscontro, ai fini dell’applicazione dell’aggravante in questione, sulla circostanza in ordine al godimento del Rdc da parte del nucleo familiare di appartenenza del lavoratore, l’INL evidenzia che il richiamo all’art. 3, c. 3 quater del citato DL 12/2002 comporta la non diffidabilità dell’illecito.

Per altro verso, non sussistendo una impossibilità giuridica all’assunzione del lavoratore che fruisce di Rdc, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro dovrà procedere alla regolarizzazione amministrativa e contributiva del periodo lavorativo “in nero” accertato.