Lavoro nero, fino al 24 settembre maxisanzione affievolita
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la lettera circolare n. 16494 del 7 ottobre 2015, ha fornito alcuni chiarimenti in attesa dell'emanazione delle prime indicazioni operative sulla nuova disciplina della c.d. maxisanzione per lavoro "nero" introdotta dall'art. 22 del D.Lgs. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre u.s.
In particolare, ha ricordato che la disciplina trova applicazione agli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo.
Pertanto, per le condotte iniziate e cessate prima del 24 settembre u.s., si applica l'apparato sanzionatorio precedentemente vigente, ivi compresa la fattispecie attenuata di maxisanzione (c.d. maxisanzione affievolita).
Alle medesime condotte non si applica, inoltre, la procedura di diffida introdotta dall'art. 22 del D.Lgs. 151/2015, in considerazione dei suoi contenuti sostanziali riferiti, in particolare, al mantenimento in servizio per almeno tre mesi del lavoratore irregolare.
Per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite dopo l'entrata in vigore del decreto Iegislativo, stante la natura permanente dell'illecito, trova applicazione, all'intero periodo oggetto di accertamento, la nuova disciplina ivi compresa la procedura di diffida.
Il Ministero ricorda, da ultimo, che per tali fattispecie non troveranno, altresì, applicazione le sanzioni relative alla mancata comunicazione obbligatoria e alla mancata consegna della lettera di assunzione, espressamente escluse dalla norma.
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