La Corte di Cassazione, con la sentenza 15/07/2019 n.18887, ha ricordato che il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale.

Un lavoratore dopo essere stato licenziato per essersi rifiutato di prestare attività lavorativa in occasione di una festività infrasettimanale, è ricorso al Tribunale del lavoro affinché accertasse e dichiarasse l’illegittimità del licenziamento e condannasse l’azienda alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento di un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal momento del recesso a quello dell’effettiva reintegra.

Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, mentre la Corte d’appello ha accolto le pretese del dipendente obbligando così l’azienda a proporre istanza davanti alla Corte di cassazione.

I giudici di legittimità hanno ribadito che la Legge 260/1949, riconosce al lavoratore il diritto di astenersi dal prestare la propria attività in determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose, con esclusione di eventuali sue integrazioni analogiche o commistioni con altre discipline (Cass. sent. n. 22482/2016).

Secondo un principio già espresso in passato (Cass. sent. 21209/2016) tale diritto è un diritto soggettivo e non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore e non già in virtù di una scelta unilaterale proveniente dal primo (Cass. n. 9176/1997, 16634/2005 e 4435/2004).

Pertanto la rinunciabilità al relativo riposo è rimessa al solo accordo delle parti individuali o ad accordi sindacali stipulati dalle organizzazioni sindacali cui il lavoratore ha conferito esplicito mandato (Cass. n.16592/2015, 22482/2016 e 16634/2005).

I contratti collettivi non potendo derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso, non possono prevedere l’obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanali, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori (indisponibile da arte delle Organizzazioni sindacali) di astenersi dalla prestazione (Cass. n. 9176/1997).