Lavoro: la sanzione penale non può essere compensata con quella amministrativa
A cura della redazione

L’INL, con la nota prot. n. 8119 del 17 settembre 2019, ha ammesso la possibilità di rimborso al contravventore della somma di € 7.806,00 (sanzione amministrativa9 versata oltre i termini previsti dall'art. 21, c. 2, del D.Lgs. 758/1994, cui è seguito decreto penale di condanna alla pena dell'ammenda di € 1.000,00.
A tal riguardo, secondo una recente giurisprudenza, risultano affermati i seguenti principi: "il pagamento tardivo, non comporta l'estinzione del reato sicché la determinazione della sanzione penale, quale conseguenza dell'affermazione di responsabilità che, rimossa la condizione di procedibilità, deriva dall'esercizio dell'azione penale, resta assoggettata esclusivamente ai criteri di commisurazione della pena previsti dal codice penale, essendo il trattamento sanzionatorio interamente governato dal principio di legalità. E ciò esclude che il giudice possa, in sede cognitiva o esecutiva, operare sostituzioni, fungibilità o compensazioni della pena fuori dai casi espressamente previsti dalla legge (…). Nel caso di specie, le diverse finalità perseguite dal procedimento amministrativo e dal procedimento penale - essendo l'esaurimento del primo condizione di procedibilità del secondo - e la mancanza di referenti normativi escludono che la sanzione penale, determinata all'esito del giudizio di responsabilità, possa essere compensata con la somma tardivamente corrisposta in via amministrativa, residuando il solo diritto di ripetizione di questa ma non la possibilità di incidere sulla consistenza legale dell'altra" (Cass. Pen. Sez. III, n. 17202/2016; Cass. Pen. Sez. III n. 45228/2014).
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