Il ministero del Lavoro, con la risposta 13 luglio 2006 all'interpello presentato dall'Ordine Provinciale dei consuilenti di lavoro di Forlì e Cesena, ha chiarito che l'attività di natura socio-assistenziale svolta in favore di persone anziane nell'ambito di strutture casa/albergo non rientra in nessuna delle attività dicontinue previste dal DM 23 ottobre 2004. Tale decreto rinvia, ai fini della definizione delle attività discontinue, alla tabella contenuta nel R.D. 2657/1923: al n. 13, si fa riferimento in senso generico al personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche. Secondo il Ministero, il dato letterale (ospedali, cliniche ecc.) contenuto nel n. 13 evidenzia che le relative attività si riferiscono esclusivamente a prestazioni rese nell'ambito di strutture di tipo ospedaliero: non è possibile, pertanto, estendere il contenuto del n. 13 anche alle case per anziani, autosufficienti o parzialmente autosufficienti, atteso che i servizi ivi erogati sono di natura assistenziale, che consistono essenzialmente nelle prestazioni di accompagnamento, cure igieniche, ristorazione, organizzazione di eventi, aiuti nella somministrazione oraria dei medicinali ecc. Resta inteso che rimangono comunque ferme le ulteriori ipotesi oggettive e soggettive di ammissibilità del ricorso al lavoro intermittente.