Lavoro intermittente: i periodi predeterminati devono essere fissati dalla contrattazione collettiva
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 1/08/2012 n.20, integrando le precisazioni fornite con la precedente circolare 18/2012, ha evidenziato che le prestazioni rese con carattere discontinuo o intermittente per essere tali dovranno essere intervallati da una o più interruzioni, in modo tale che non vi sia una esatta coincidenza tra la durata del contratto e la durata della prestazione.
In merito ai requisiti soggettivi ed oggettivi che legittimano il ricorso al contratto intermittente, la circolare 20/2012, ricorda che l’utilizzo è possibile:
- per esigenze e per periodi predeterminati (nell’arco della settimana, del mese o dell’anno) individuate dalla contrattazione collettiva,
- con soggetti con più di 55 anni di età (da intendersi con almeno 55 anni, anche se pensionati) e con soggetti con meno di 24 anni di età (quindi con al massimo 23 anni e 364 giorni) fermo restando che le prestazioni in quest’ultimo caso devono essere svolte entro il 25mo anno di età,
- in assenza di interventi della contrattazione collettiva, per una delle attività individuate dal RD 2657/1923 richiamato dal DM 23/10/2004.
Vengono confermati i casi che vietano il ricorso al lavoro intermittente così come anche la possibilità di stipulare il contratto con o senza previsione dell’indennità di disponibilità in relazione al fatto che il lavoratore assume o meno l’obbligo di rispondere alla chiamata del lavoratore (con preavviso di almeno un giorno).
Poiché dal 18 luglio u.s. è stato abrogato l’art. 37 del DLgs 276/2003 che regolamentava la possibilità di ricorrere al lavoro intermittente durante i periodi predeterminati (week end, vacanze estive, vacanze natalizie, ecc.) e riconosceva il diritto all’indennità di disponibilità solo in caso di effettiva chiamata del datore di lavoro, adesso, sia per i vecchi che per i nuovi contratti, la predetta indennità dovrà essere sempre corrisposta.
Precisazioni sono state fornite anche in relazione all’obbligo da parte del datore di lavoro di comunicare alla DTL la stipula del contratto, prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni. Più precisamente in merito a quest’ultimo aspetto è stato evidenziato che i 30 giorni sono da considerarsi quali giorni di chiamata di ciascun lavoratore e non come arco temporale massimo all’interno del quale individuare i periodi di attività dello stesso. Pertanto potranno essere effettuate comunicazioni che prendono in considerazione archi temporali anche molto ampi, purchè, all’interno di essi, i periodi di prestazione non superino i 30 giorni per ciascun lavoratore. In caso contrario (ciò se le prestazioni superano il predetto limite) il datore di lavoro dovrà inoltrare più comunicazioni.
La suddetta comunicazione, una volta inviata per fax, email o PEC (il Ministero sta predisponendo anche l’invio tramite SMS) potrà essere modificata o annullata inoltrandone un’altra, comunque sempre prima dell’inizio della prestazione ovvero, nel caso in cui il lavoratore non si presenti, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa.
Infine, in merito al periodo transitorio di 12 mesi (la scadenza è fissata per il 19 luglio 2013), la circolare 20/2012 ribadisce che dal 18 luglio u.s. non è possibile stipulare contratti di lavoro secondo la previgente disciplina. In ogni caso i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della Riforma Fornero in forza dei vecchi requisiti soggettivi od oggettivi potranno continuare ad operare sino al 18/07/2013 compreso secondo le previgenti causali.
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