Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello n. 72 del 12 ottobre 2009, ha fornito chiarimenti a Federalberghi la quale ha chiesto di sapere se fra la cessazione di un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato e la riassunzione dello stesso lavoratore, alle stesse condizioni, debba intercorrere l'intervallo minimo previsto per la stipula dei contratti a termine.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro ha richiamato la circolare ministeriale n. 4/2005 la quale ha precisato che non è applicabile al lavoro intermittente la disciplina del decreto legislativo n. 368 del 2001.
Con la risposta in commento il Ministero conferma che il contratto di lavoro intermittente rappresenta una particolare tipologia di contratto di lavoro, alla quale le regole ordinarie si applicano solo in quanto compatibili.
 E' indubbio che questa particolare tipologia contrattuale può essere utilizzata solo nei casi disciplinati dalla legge o dalla contrattazione collettiva e che il c.d."causalone" previsto dall'articolo 1 del D.lgs.n.368/2001 per la stipula dei contratti a termine appare del tutto inappropriato nel caso del lavoro intermittente che, come noto, può essere in ogni caso stipulato relativamente a:
- prestazioni rese, in qualsivoglia settore, da soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati;
- periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno (weekend, vacanze natalizie e pasquali, ferie estive).
Ulteriori periodi predeterminati possono inoltre esser previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Stante le diverse, specifiche discipline, non si rende pertanto applicabile al contratto di lavoro intermittente quanto previsto dall'articolo 5 del D. lgs. n. 368/2001, e nello specifico, il comma 3 di detto articolo che, in caso di riassunzione a termine dello stesso lavoratore impone l'osservanza di un intervallo minimo di 10 o 20 giorni, a seconda della durata del contratto scaduto, perché il secondo contratto non sia considerato a tempo indeterminato.
Nemmeno l'intervallo minimo dovrà essere osservato in caso di assunzione a termine di un lavoratore precedentemente impiegato con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato. Dovranno, in tal caso, sussistere le esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che legittimano l'apposizione del termine al contratto, essendo, invece, venuta meno l'esigenza di avvalersi in modo discontinuo del lavoratore, che caratterizzava il contratto di lavoro intermittente.