Lavoro domestico: l’obbligo del green pass vale anche per cuoco, istitutrice e giardiniere
A cura della redazione
Assindatcolf, sul proprio sito internet, ha aggiornato le FAQ sull’obbligo del green pass per i lavoratori domestici, precisando che all’adempimento sono tenuti non solo colf, badante e baby sitter, ma anche la governante, il maggiordomo, il cuoco, l’istitutrice, la dama di compagnia, il dog sitter, l’autista, il giardiniere, il custode e l’amministratore dei beni di famiglia.
Spetta al datore di lavoro o a un appartenente al suo nucleo familiare o altra persona delegata dal datore stesso controllare il Certificato Verde del domestico dipendente.
Grazie ad una modifica che è stata apportata in fase di conversione al DL 127/2021 (L. 146/2021) è stata introdotta una nuova possibilità rispetto al controllo quotidiano, quella di programmare la verifica allo scadere della validità del Pass. Colf, badanti e baby sitter (così come tutti i lavoratori) potranno chiedere al datore di consegnare una copia cartacea della Certificazione Verde, con il conseguente esonero dalle verifiche per tutta la durata della validità. Tra gli strumenti a disposizione del verificatore anche l’Applicazione Verifica C-19 da installare su dispositivi mobili.
La circolare del Ministero della Salute del 4 novembre 2021 ha chiarito che i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale con un siero non autorizzato da EMA (come nel caso di Sputnik o Sinovac) possono ricevere, a partire dai 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo stesso, una dose di richiamo ‘booster’ con vaccino a Rna messaggero Pfizer o Moderna, che darà diritto all’ottenimento del Green pass. Coloro che lo hanno completato da più di 6 mesi o che non lo hanno portato a compimento, potranno invece procedere con un nuovo ciclo vaccinale completo con i sieri a Rna messaggero Pfizer o Moderna.
La legge 146/2021 (DL 127/2021) prevede che il dipendente non possa essere licenziato per il mancato possesso del Green Pass. Il lavoratore, seppur assente ingiustificato, ha infatti diritto alla conservazione del posto di lavoro. Si ricorda però che il venire meno del rapporto di fiducia tra le parti può sempre dare luogo al licenziamento, che nel settore domestico è libero nel rispetto dei termini di preavviso.
Sono esentati dall’obbligo di esibire il green pass i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione per motivi di salute giustificata da idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare dal Ministero della Salute. Il lavoratore domestico che dovesse trovarsi in questa condizione dovrà esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa presentazione del certificato – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
Il lavoratore senza Certificato Verde può dimettersi, poiché è libero di recedere in qualsiasi momento ma nel rispetto dei termini di preavviso. Non potendolo in questo caso lavorare, perché non può accedere sul luogo di lavoro, il relativo valore economico verrà trattenuto sulle competenze di fine rapporto.
L’eventuale tampone a cui dovesse sottoporsi il domestico per l’ottenimento del Green Pass non è a carico delle famiglie ma del lavoratore stesso.
Il Decreto Legge 127/2021 prevede che tutti i lavoratori, del pubblico e del privato, anche quando non in presenza di un rapporto di lavoro dipendente hanno l’obbligo di possedere una certificazione valida per svolgere l’attività, quindi anche la baby sitter o la colf che siano chiamate a svolgere attività lavorativa una tantum attraverso il Libretto Famiglia devono possedere il green pass.
Riproduzione riservata ©