Assindatcolf, sul proprio sito internet, ha pubblicato le risposte alle principali FAQ che i datori di lavoro domestico hanno inoltrato all’associazione, tra le quali che a breve sarà disponibile un’indennità per i domestici iscritti a Cassacolf colpiti da coronavirus: 40 euro a notte in caso di ricovero per un massimo di 50 giorni; 40 euro al giorno in caso di isolamento domiciliare per un massimo di 14 giorni comprovati da certificazione sanitaria.

Inoltre viene chiarito che il bonus baby sitter al è stato espressamente pensato per l’assistenza ai figli lasciando, quindi, restano escluse le famiglie che si devono occupare delle persone non autosufficienti.  Per quelle che usufruiscono della Legge 104/92 è, però, prevista un’estensione dei permessi retribuiti per ulteriori 12 giorni.

Il bonus baby sitter potrà anche essere utilizzato per pagare le ore extra della tata già assunta. Attenzione, però, a tenere una contabilità separata poiché con il bonus viene stabilito un importo orario di 10 euro, che può essere superiore alla retribuzione oraria concordata in busta paga.

Anche colf, badanti e baby sitter che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo dovrebbero avere diritto al Premio da 100 euro, eventualmente da richiedere con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per capire meglio si attendono, però, chiarimenti dal Ministero.

Il blocco dei licenziamenti non opera per colf, badanti e baby sitter. Infatti la nuova misura non si applica al settore domestico. Le famiglie che vorranno interrompere il rapporto di lavoro potranno continuare a farlo anche in queste settimane di emergenza coronavirus. I lavoratori, se in possesso dei requisiti, potranno richiedere la Naspi.

Se l’attività lavorativa viene sospesa le opzioni pratiche per gestire l’assenza sono quattro:

  • mettere in ferie il lavoratore (qualora il domestico non le abbia maturate si possono anche anticipare);
  • continuare a pagare la retribuzione considerando l’assenza come sospensione di lavoro extra feriale (art. 19 Ccnl);
  • concordare con accordo scritto un periodo di assenza non retribuita;
  • procedere con la risoluzione del rapporto di lavoro (ovviamente nel rispetto degli obblighi di preavviso e liquidando il Tfr).