Assindatcolf, sul proprio sito internet, ha ricordato gli adempimenti di fine anno 2023 cui sono tenuti i datori di lavoro domestico, tra cui l’erogazione della tredicesima.

Dicembre è, infatti, il mese della tredicesima, che spetta anche ai lavoratori domestici e che deve essere corrisposta prima delle festività, di norma entro il 20 dicembre, proprio perché intesa come ‘gratifica natalizia’.

Assindatcolf evidenzia che la tredicesima corrisponde ad una mensilità lavorativa aggiuntiva ad eccezione dei rapporti in regime di convivenza (sia a tempo pieno, che part-time). In questo caso deve essere contemplata anche l’indennità di vitto e alloggio. Se il lavoratore domestico non ha raggiunto un anno pieno di servizio, la tredicesima sarà calcolata in dodicesimi (sull’importo globale) rapportati ai mesi di lavoro effettivi. In ogni caso è bene precisare che sulla gratifica non devono essere versati i contributi Inps, come al contrario avviene per un normale stipendio.

Sebbene non esista un obbligo è comunque buona norma liquidare entro fine anno una quota del Tfr: è possibile corrispondere fino ad un massimo del 70% dell’importo maturato nel corso del 2023. Questo evita di sostenere ingenti spese in un’unica soluzione al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Riguardo alle festività è obbligatorio concedere uno stop nei giorni 25 e 26 dicembre ma anche l’1 ed il 6 gennaio. Queste giornate dovranno essere retribuite in busta paga a titolo di festività goduta, il cui calcolo è demandato alle singole condizioni contrattuali (rapporto ad ore, convivenza part time o full time). Tuttavia, qualora venisse preventivamente richiesto un impegno nei giorni di festa dovrà essere corrisposto al lavoratore uno straordinario con una maggiorazione del 60%.

Spesso i lavoratori, soprattutto quelli non comunitari, approfittano delle festività natalizie per godere di un periodo di vacanza. Assindatcolf ricorda alle famiglie che sono complessivamente 26 i giorni di ferie cui ha diritto un collaboratore domestico (da remunerare con 1/26 della retribuzione globale di fatto) e che i periodi per fruirne senza provocare disagi o diatribe devono essere stabiliti al momento dell’assunzione, direttamente nel contratto di lavoro. Se è la famiglia ad organizzare una trasferta è bene sapere che solo il lavoratore convivente è obbligato per contratto a seguire il datore nello spostamento, quello ad ore non ha nessun vincolo. Ciò che cambia è la gestione della paga: se il trasferimento è contemplato nella lettera di assunzione il datore di lavoro non dovrà corrispondere alcuna maggiorazione dello stipendio, se non l’eventuale rimborso delle spese di viaggio. In caso contrario, se si trattasse di una richiesta occasionale e non prevista nella lettera di assunzione, al lavoratore dovrà essere corrisposta un’indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera.

Infine Assindatcolf ricorda che Il 31 dicembre scade il quarto trimestre 2023: la prossima data da segnare sul calendario è quella del 10 gennaio 2024, termine entro cui dovranno essere versati i contributi Inps e Cassacolf per il lavoro domestico.