Lavoro a chiamata: ruolo della contrattazione collettiva
A cura della redazione
L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota n. 1/2021, chiarisce il ruolo della contrattazione collettiva nell’ambito del ricorso al contratto intermittente.
L’ispettorato chiarisce, in linea con i recenti orientamenti giurisprudenziali che il ruolo della contrattazione collettiva è quello di individuazione delle esigenze che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale.
Ne consegue che alle parti sociali non è stato riconosciuto alcun altro potere al di fuori di tale particolare aspetto e, in special modo, il potere di interdire l’utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore regolato”. L’ispettorato pertanto chiarisce che non bisogna tener conto, nell’ambito dell’attività di vigilanza, di eventuali clausole sociali che si limitino a “vietare” il ricorso al lavoro intermittente.
In tali casi – ferme restando le indicazioni già fornite in altre occasioni in ordine all’inefficacia delle clausole contrattuali in materia di lavoro intermittente da parte di contratti sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi – occorrerà quindi verificare se il ricorso al lavoro intermittente sia invece ammissibile in virtù della applicazione delle ipotesi c.d. oggettive individuate nella tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 ovvero delle ipotesi c.d. soggettive, ossia “con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”.
La anzidetta questione è collegata a quella concernente la possibilità di ricorrere al lavoro intermittente nel settore dell’autotrasporto. Poichè l’attuale contrattazione collettiva di settore non contiene specifiche previsioni in ordine alla individuazione delle “esigenze” per le quali è consentita la stipula del contratto intermittente, ferma restando l’eventuale presenza di ipotesi c.d. soggettive, è necessario, ai fini dell’instaurazione del rapporto in parola, delle ipotesi oggettive individuate dalla tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923.
Tra le attività annoverate, la tabella annovera, al punto 8, tra le attività discontinue quella del “personale addetto al trasporto di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità”.
Stante quanto sopra, la discontinuità è dunque riferibile alle attività del solo personale addetto al carico e allo scarico, quale ulteriore “sotto categoria” rispetto a quanti sono adibiti al trasporto tout court, “con esclusione delle altre attività ivi comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista”.
Riproduzione riservata ©