Il lavoro breve come alternativa all'abrogazione del lavoro accessorio
A cura della redazione
La Commissione lavoro del Senato, facendo seguito all’abrogazione del lavoro accessorio ad opera del DL 25/2017 (convertito in Legge, ma non ancora pubblicata sulla G.U.) ha predisposto un disegno di legge volto a regolamentare il lavoro breve, a rivedere la disciplina del lavoro intermittente e della responsabilità solidale tra committente e appaltatore.
Il provvedimento si compone di soli 4 articoli. Il primo disciplina il lavoro breve, intendendo per tale la prestazione lavorativa che non dà luogo, per ciascun committente, a compensi superiori a 900 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati dall’Istat. Il limite complessivo è invece di 2.000 euro per anno civile per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
L’iscrizione del lavoratore avviene per via telematica su piattaforma INPS da parte del committente, che ne indica i dati anagrafici o il codice fiscale e nello stesso modo comunica, almeno 60 minuti prima, il luogo, il giorno, l’ora di inizio e di fine della prestazione.
E’ previsto l’accreditamento dei contributi INPS nella gestione separata in misura pari al 13% del valore orario minimo fissato in 10 euro e per fini assicurativi all’INAIL nella misura pari al 7% del valore orario minimo. Se le prestazioni di lavoro breve sono rese ad un nucleo familiare, il premio assicurativo è pari al 4%.
Il buono orario è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo status di disoccupato o inoccupato ed è computato ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il ricorso al lavoro breve è vietato nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere e di servizi, soprattutto cantieri edili.
L’art. 2 invece rivede la disciplina del lavoro intermittente stabilendo che come tale deve intendersi il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente. Ad eccezione del settore del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il ricorso al lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari, superato il quale il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Per i periodi di mancato utilizzo della prestazione, il lavoratore non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito la propria disponibilità a rispondere alle chiamate.
L’art.3 invece rivede disciplina della responsabilità solidale del committente negli appalti. In particolare si conferma la facoltà di azione diretta nei confronti del committente, la cui responsabilità, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 1667 c.c. è limitata al corrispettivo residuo dovuto dal committente all’appaltatore.
Nell’ambito della responsabilità, l’azione di recupero deve essere avviata e condotta nei confronti sia del committente che del datore di lavoro appaltatore o subappaltatore. Diversamente si concretizza la nullità degli atti prodotti. Al committente è riconosciuta specifica legittimazione ad intervenire, sia nelle azioni giudiziarie che nelle azioni amministrative.
Viene prevista la facoltà per il committente di potersi sostituire all’appaltatore e al subappaltatore nel debito verso organi ispettivi e lavoratori, compensando quanto corrisposto, con effetto liberatorio completo.
Per prevenire fenomeni di abuso, si introduce la facoltà del soggetto espromesso di potersi rivalere in via diretta nei confronti del proprio creditore che abbia abusato della solidarietà, con la previsione legislativa delle medesime sanzioni previste per il recupero inerente le omissioni contributive.
Si prevede anche la possibilità di escludere la responsabilità solidale per il committente nel caso egli adempia a specifici obblighi di controllo e di verifica documentale prescritti con decreto ministeriale. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore.
Infine l’ultimo articolo stabilisce che il decreto di cui all’art. 29, c. 2-quater del D.lgs. 276/2003 venga adottato entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della legge sul lavoro breve.
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