Lavoro autonomo di un comunitario: niente imposizione fiscale in Italia senza una base fissa
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 352 del 29/08/2019, ha precisato che il docente tedesco che svolge presso un’università italiana un’attività a carattere indipendente, per il compenso ricevuto deve versare le imposte solo in Germania, soltanto se non dispone in Italia di alcuna base fissa per l’esercizio del proprio lavoro.
Ciò trova conferma nell’art. 14, par. 1 della Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni sul reddito, ratificata dalla Legge 459/1992.
A nulla rileva il fatto che l’università presso la quale svolge l’attività non gli abbia messo a disposizione un ufficio stabile. Ciò che importa affinché trovi applicazione la citata disposizione è che non abbia una qualsiasi base fissa e sia un soggetto fiscalmente non residente in Italia.
Nel caso in cui questi requisiti non dovessero essere soddisfatti il docente sarà tenuto a versare le imposte anche in Italia, ma queste potranno essere rimborsate su sua richiesta al Centro Operativo di Pescara entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di prelevamento dell’imposta ai sensi dell’art. 37 del DPR 602/1973.
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