Lavoro autonomo occasionale: nuovi chiarimenti sulla comunicazione preventiva
A cura della redazione
L’INL, con la nota n. 393 del 1° marzo 2022, ha risposto a nuove faq relative all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali previsto dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (L. n. 215/2021).
Si chiarisce che sono escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale, le guide turistiche nonché le prestazioni rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua (se però queste ultime avvengono utilizzando una piattaforma digitale che gestisce le assegnazione dei progetti di traduzione o revisione su invito di un projet manager, rientrano nel diverso obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996). Analoghe considerazioni valgono per le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine, escluse in quanto prestazioni intellettuali.
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smart working al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti, in quanto essendo svolte all’estero sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate.
La comunicazione non è dovuta nemmeno per coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese, fermo restando che i soggetti coinvolti non devono essere prestatori di lavoro.
L’obbligo sussiste invece se a ricorrere al lavoro autonomo occasionale è una S.p.A. a partecipazione pubblica, in quanto non è equiparabile ad una P.A.
Le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell’obbligo solo se si tratta di produttori occasionali, cioè non forniti di lettera di autorizzazione e rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del CCNL di settore.
Quanto agli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, non è integrata una prestazione lavorativa ma un obbligo di “permettere”, quindi non è necessaria la comunicazione.
Infine, le faq si occupano anche del caso della prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un call center. L’INL chiarisce che le peculiarità della prestazione resa in pronto intervento da parte di lavoratori autonomi che, seppur a monte individuati dal committente in una lista fornita al call center, non hanno l’obbligo di risposta alla chiamata, unitamente alle ragioni di urgenza dell’intervento stesso, potranno rilevare sotto il profilo della non sanzionabilità della eventuale omessa comunicazione nei tempi previsti, tenuto conto della oggettiva impossibilità di conoscere e, quindi, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione.
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