L’INL, con la nota n. 881 del 22 aprile 2022, ha fornito nuove precisazioni in merito alle modalità di trasmissione della comunicazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

Si rileva, al riguardo, che si avvicina la data del 30 aprile p.v. fissata quale termine ultimo per adempiere all’obbligo in questione a mezzo e-mail, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica indicati nella nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022.

La nota chiarisce che al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente (ad es. quando il committente che abitualmente si rivolge al professionista per l’adempimento è invece costretto ad operare in proprio), saranno mantenute attive le caselle di posta elettronica già indicate con la citata nota dell’11 gennaio u.s..

Tuttavia, la trasmissione della comunicazione a mezzo e-mail non consente, contrariamente a quanto potrà avvenire attraverso il servizio predisposto dal Ministero del lavoro, un efficace monitoraggio degli adempimenti. Per tali ragioni, eventuali verifiche, anche a campione, saranno prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della citata applicazione.