Il Ministero del lavoro, con la nota 5/08/2014 n.10039, facendo seguito all’interpello 13/2014, ha precisato che l’azienda straniera che intende assumere un lavoratore italiano residente in Italia da occupare presso la propria sede all’estero, è tenuta non solo a richiedere l’autorizzazione ministeriale preventiva, ma anche ad effettuare la comunicazione obbligatoria con il modello Unilav.

Come si ricorderà con l’interpello 13/2014 il Ministero del lavoro aveva chiarito che l’autorizzazione preventiva al lavoro all’estero doveva essere richiesta anche da quelle aziende con sede in Paesi ExtraUE per il lavoratore italiano residente in Italia da occupare all’estero.

Adesso il Ministero del lavoro previsa che la richiesta di autorizzazione numerica per l’assunzione e/o il trasferimento dei lavoratori italiani o comunitari all’estero deve essere accompagnata anche dalla comunicazione telematica di assunzione (o di trasferimento) attraverso l’invio del modello Unilav.

Invece, se il rapporto di lavoro si instaura all’estero, trova applicazione il diritto del luogo in cui verrà svolta la prestazione lavorativa e quindi non è dovuta né la comunicazione obbligatoria né la richiesta di autorizzazione.

Infatti secondo il Ministero del lavoro ciò che rileva ai fini dei predetti obblighi non è il luogo fisico in cui viene istaurato il rapporto di lavoro, ma quello a cui si riferisce il diritto che lo regola.