In Commissione Bilancio prosegue l'esame del ddl di conversione del decreto-legge n. 4/2022, meglio noto come Decreto Sostegni TER, che dovrà essere convertito entro il 28 marzo p.v., che tra le novità prevede la sostituzione integrale dell’art. 23, c.1 della Legge 81/2017 rendendo strutturale la comunicazione semplificata dello smart working al Ministero del lavoro, già utilizzata durante il periodo di pandemia da Covid-19.

Come si ricorderà il testo originario dell’art. 23 della Legge 81/2017 prevedeva che l’accordo individuale sullo smart working dovesse essere oggetto delle comunicazioni obbligatorie (così come avviene in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro al Centro per l’impiego).

Invero il Ministero del lavoro ha previsto dal 2017 che la comunicazione debba avvenire utilizzando l’apposito servizio presente su cliclavoro.gov.it, allegando l’accordo individuale stipulato con il lavoratore.

L’emendamento proposto invece dispone che il datore di lavoro comunichi in via telematica al Ministero del lavoro solo i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità da individuarsi con decreto ministeriale.

La nuova norma stabilisce anche che i dati vengono resi disponibili anche all’INAIL per gli adempimenti di propria competenza.

Un’ulteriore novità rispetto al testo originario è l’introduzione di un regime sanzionatorio in caso di omissione della comunicazione.

In particolare il datore di lavoro che viola la norma è punito con una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.