L’Inps, con un comunicato del 9 maggio 2018, ha reso noto che è stato differito dal 31 marzo u.s. al 30 giugno p.v., il termine entro cui richiedere il rimborso dei voucher per lavoro accessorio acquistati entro il 17 marzo 2017, e non utilizzati dal committente alla data del 31 dicembre 2017.

La proroga del termine, inizialmente fissata dal Messaggio INPS 4572/2017, si è resa necessaria per il notevole numero di domande pervenute alle sedi territoriali dell'istituto di previdenza.

Si ricorda che per richiedere il rimborso è necessario inoltrare la domanda utilizzando il modello SC52 alle strutture territoriali Inps, comunicando: i dati relativi al metodo di pagamento utilizzato (bollettino postale, on line, mod. F24, bonifico o altro), la data di versamento e l’importo.

In caso di pagamenti effettuati on line è necessario indicare anche il codice rilasciato dall'Inps e per i bollettini postali il frazionario (codice che identifica univocamente un ufficio postale) ed il VCY (codice identificativo di quattro cifre del pagamento del bollettino postale).

Il rimborso viene effettuato in contanti presso gli uffici postali se di importo inferiore a mille euro oppure su conto corrente o carta prepagata ricaricabile, se di importo superiore.