L’INPS, con il messaggio 2/02/2016 n.8628, precisa che per le associazioni le società sportive dilettantistiche, per i condomini e per le fondazioni che non svolgono attività d’impresa, in caso di ricorso al lavoro accessorio, il limite da rispettare è pari a 7.000 euro e non quello previsto per committenti imprenditori e liberi professionisti pari a 2.000 euro.

L’Istituto previdenziale arriva a questa conclusione partendo dal fatto che con l’espressione imprenditore commerciale, contenuta nell’art. 48 del D.lgs. 81/2015, si vuole in realtà intendere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l’aggettivo commerciale possa in qualche modo circoscrivere l’ambito settoriale dell’attività d’impresa alle attività di intermediazione nella circolazione dei beni. 

Ne consegue che nel concetto di imprenditori rientrano tutte le categorie disciplinate dagli artt. 2082 e ss c.c. dalla cui lettura congiunta è possibile individuare una serie di soggetti che, pur operando con Partita IVA e/o codice fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori e dunque non devono rispettare il limite economico di 2.000 euro, ma quello di 7.000 euro.

A titolo esemplificativo rientrano tra i citati soggetti: Committenti pubblici (intesi sia i soggetti indicati nell’art. 1, c.2 del Dlgs 165/2001 sia i soggetti indicati nel Conto Economico Consolidato di cui all’elenco ISTAT pubblicato nella lista “Utilità” della home page del sito intranet Lavoro Accessorio – L. 196/2009); Ambasciate; Partiti e movimenti politici; Gruppi parlamentari; Associazioni sindacali; Associazioni senza scopo di lucro; Chiese o associazioni religiose; Fondazioni che non svolgono attività d’impresa; Condomini; Associazioni e società sportive dilettantistiche; Associazioni di volontariato e i Corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.) Comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc.. 

In merito alla categoria dei professionisti l’INPS precisa che non è cambiato nulla e quindi si continua a far riferimento alle indicazioni fornite dalla circolare 49/2013.