Lavoro accessorio: non è richiesto certificato di agibilità per lavoratori dello spettacolo
A cura della redazione

L’Inps, con il parere n. 23 del 31 gennaio 2014, ha precisato che, in relazione al lavoro accessorio svolto nel settore dello spettacolo (anche nel settore dei pubblici esercizi), “è escluso l’obbligo di fare richiesta del certificato di agibilità di cui all’art. 10, del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947”.
Come noto, il Ministero del Lavoro ha previsto la possibilità di ricorrere all’utilizzo del lavoro accessorio nel caso in cui parte dei dipendenti sia assoggettabile alla contribuzione ENPALS (interpello 21/2010).
In riferimento a quanto sopra, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi ha posto un quesito all’Inps in merito agli adempimenti informativi connessi allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio da parte di lavoratori appartenenti alle categorie assoggettate a contribuzione ex Enpals ai sensi del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’Istituto di previdenza ha chiarito che il committente è tenuto agli adempimenti informativi ai fini dell’instaurazione dei rapporti di lavoro in esame anche laddove la prestazione sia svolta nel settore dello spettacolo. La dichiarazione di inizio attività deve essere effettuata, per tutte le tipologie di distribuzione dei voucher (procedura telematica, acquisto presso sedi INPS, tabaccai abilitati, Uffici postali e Banche popolari aderenti al servizio) esclusivamente con modalità telematica attraverso i seguenti canali: Contact center, accesso al sito www.inps.it / sezione lavoro accessorio, sede operativa.
Ciò premesso, l’Istituto previdenziale ha, infine, precisato che, in relazione al lavoro accessorio svolto nel settore dello spettacolo, l’obbligo di fare richiesta del certificato di agibilità è escluso (fonte SILB).
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