Lavoro accessorio: nelle imprese familiari il limite è di 2.000 euro
A cura della redazione
Con la circolare n. 49 del 29 marzo 2013, l’INPS fornito un importante quadro di sintesi delle novità introdotte dalla L. n. 92/2012 in materia di lavoro accessorio, chiarendo alcuni aspetti di carattere pratico legati alla nuova disciplina. Si fornisce un riepilogo delle indicazioni dell’Istituto.
Tipologie di prestatori e attività:
- a decorrere dal 18 luglio 2012, con riferimento ai buoni lavoro acquistati a far tempo da tale data, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del compenso economico previsto;
- è confermato che il ricorso all’istituto del lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente.
Studenti: il loro impiego, se iscritti ad un ciclo di studi (e fatta salva la disciplina di miglior favore per gli studenti universitari) è certamente consentito durante i periodi di vacanza (“vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio; “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo; “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre), nonché il sabato e la domenica.
Pensionati: possono beneficiare del lavoro accessorio i titolari di trattamenti di anzianità o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, assegno sociale, assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili nonché tutti gli altri trattamenti che risultano compatibili con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa. Sono invece esclusi i titolari di trattamenti per i quali è accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, quale il trattamento di inabilità.
Lavoratori percettori prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito:
- il limite dei 3.000 euro (da intendersi al netto dei contributi previdenziali) è riferito al singolo lavoratore; pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell’anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro.
- continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in merito al regime di compatibilità e cumulabilità delle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito con il lavoro accessorio, con riferimento al periodo transitorio.
Lavoratori stranieri: nonostante l’inclusione del reddito da lavoro accessorio ai fini della determinazione del reddito complessivo necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, rimane fermo che tale reddito, da solo, non è utile ai fini del rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi di lavoro.
Imprenditori commerciali: rientra nella categoria qualsiasi soggetto persona fisica e giuridica che opera su un determinato mercato, per la produzione, la gestione o la distribuzione di beni e servizi, senza limitazioni dell’attività di impresa alle attività di intermediazione nella circolazione dei beni.
Professionisti: per individuarli occorre fare riferimento al Testo unico delle imposte sui redditi, art. 53 comma 1 (ex art. 49, comma 1). La norma trova applicazione nei riguardi sia degli iscritti agli ordini professionali, anche assicurati presso una cassa diversa da quella del settore specifico dell’ordine, sia dei titolari di partita IVA, non iscritti alle casse, ed assicurati all’INPS presso la gestione separata.
Si precisa che in caso di acquisto di buoni lavoro da parte di imprenditori commerciali o liberi professionisti in qualità di committenti privati il limite economico per prestatore è ovviamente pari a 5.000 € annui.
Settore agricolo:
- le attività oggetto di prestazione di lavoro occasionale accessorio per le imprese agricole con volume d’affari superiore ai 7.000 euro, sono circoscritte all’esclusivo ambito del lavoro agricolo stagionale, sia con riferimento all’attività agricola principale svolta dall’imprenditore sia alle attività connesse svolte dallo stesso, che seguono i tempi e i modelli produttivi dell’attività principale;
- è possibile per le aziende agricole ricorrere, per il 2013, anche ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito in tutti i settori produttivi, fermo restano il limite economico di 3.000 euro complessivi di corrispettivo nell’anno solare.
Impresa familiare: dal 18 luglio 2012, anche l’impresa familiare rientra nell’ambito della disciplina generale e potrà ricorrere al lavoro occasionale per lo svolgimento di ogni tipo di attività, con l’osservanza dei soli limiti economici previsti dalla nuova normativa, pari a 2.000 euro annui, trattandosi di committenti imprenditori commerciali o professionisti. Inoltre, devono intendersi superate le disposizioni previgenti sullo speciale regime contributivo proprio del lavoro subordinato, con la conseguenza che ai buoni lavoro utilizzati dall’impresa familiare si applica la contribuzione previdenziale pari al 13 per cento da versare alla gestione separata.
Limite economico: devono intendersi come importo netto per il prestatore. Per i buoni lavoro che rientrano nella fase transitoria e quindi fino al 31 maggio 2013 continuano, invece, ad operare i previgenti limiti economici.
Fase transitoria:
- con riferimento a tutti i buoni lavoro già in possesso dei committenti alla data del 17 luglio 2012 e per tutti i buoni lavoro acquistati entro la medesima data, anche con riferimento a prestazioni in corso o da avviare, continuerà ad essere applicata la normativa previgente fino e comunque non oltre il 31 maggio 2013;
- si applica la disciplina del regime transitorio anche per il caso di versamento effettuato per l’acquisto di voucher in data successiva al 18 luglio 2012, con riferimento a prestazioni di lavoro occasionale accessorio per le quali il committente ha provveduto ad effettuare la comunicazione di avvio della prestazione di lavoro accessorio in data precedente al 18 luglio.
La circolare 49/2013 infine conclude precisando che:
- è confermata l’obbligatorietà della comunicazione preventiva all’INAIL/INPS necessaria per l’attivazione delle prestazioni occasionali accessorie;
- in caso di utilizzo oltre i limiti consentiti, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sarò possibile nei soli confronti dei committenti che operino in qualità di imprenditori commerciali o di liberi professionisti;
- la dichiarazione preventiva di inizio prestazione relativa ai voucher cartacei distribuiti dalle strutture operative dell’Istituto dovrà essere effettuata direttamente all’INPS tramite i canali consueti (sito istituzionale, contact center integrato o sede), e non più con l’invio del fax all’INAIL.
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