L’INL, con la nota 21/03/2017 n. 2558, ha informato il proprio personale ispettivo, quello dell’INPS e quello dell’INAIL, che le verifiche sulla liceità del lavoro accessorio, dopo l’abrogazione avvenuta lo scorso 17 marzo ad opera del DL 25/2017, andranno effettuate nel rispetto delle norme previgenti.

La nota dell’INL fa seguito al comunicato del 21 marzo u.s. con il quale il Ministero del lavoro aveva chiarito che l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio compreso tra il 17 marzo ed il 31 dicembre 2017, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 48, 49 e 50 del D.lgs. 81/2015 abrogate dal citato decreto legge.