L'INPS, con la circolare 9 luglio 2009 n.88, facendo seguito alle modifiche apportate dalla L. 33/2009 all'art. 70 del DLgs 276/2003 in materia di di lavoro occasionale di tipo accessorio, ha fornito alcuni chiarimenti tra i quali quello secondo cui il limite del compenso pari a 5.000 euro per anno solare e riferito al singolo committente deve intendersi come netto, con la conseguenza che il limite di importo lordo per singolo committente è pari a 6.660 euro /anno.
Altra precisazione particolarmente importante, evidenziata dall'INPS per evitare gli abusi, è quella secondo cui la natura accessoria del contratto comporta che le attività disciplinate dalla norma debbano essere rese direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione (il committente) senza il tramite degli intermediari.
L'INPS fornisce anche la definizione delle prestazioni di lavoro accessorio. Per tali devono intendersi le attività lavorative di natura strettamente occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o autonomo.
La Legge 33/2009 allarga la sfera soggettiva dei prestatori di lavoro accessorio includendovi anche i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito. Questi possono essere impiegati in tutti i settori di attività produttiva (i lavoratori devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità a un lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale). In tale ipotesi il limite massimo del compenso scende però da 5.000 euro a 3.000 euro a prescindere dal numero dei committenti. Sul punto la circolare 88/2009 non menziona, come per l'ordinario compenso di 5.000 euro, se trattasi di importo netto per il lavoratore:
In merito agli studenti, ai pensionati e ai percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito, viene precisato che possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio indipendentemente dalla tipologia di attività e in favore di qualsiasi committente, anche quando operino nell'ambito dell'impresa familiare nei settori previsti del commercio, del turismo e dei servizi. In quest'ultimo caso trova applicazione il normale regime contributivo dei buoni lavoro e non quello specifico dell'impresa familiare (art. 72, c. 4-bis, D.Lgs. 276);
Infine merita di essere evidenziato anche il fatto che i lavoro accessorio può essere utilizzato anche da committenti pubblici per l'esecuzione di prestazioni relative a manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e dei lavoro di emergenza o di solidarietà.