Lavoro accessorio: comunicazione preventiva possibile solo per email
A cura della redazione
L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con la circolare 17/10/2016 n.1, ha fornito alcune precisazioni in merito alle modifiche apportate alla disciplina del lavoro accessorio dal D.lgs. 185/2016, tra le quali che fino al completamento dell’infrastruttura tecnologica che consentirà l’invio della comunicazione tramite SMS, l’obbligo potrà essere adempiuto solo per email alla competente Direzione del lavoro.
Secondo l’Ispettorato la comunicazione andrà effettuata:
- per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:
1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) il giorno di inizio della prestazione;
4) l’ora di inizio e di fine della prestazione.
- per gli imprenditori agricoli entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione e dovrà indicare:
1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
In ogni caso nella comunicazione dovranno essere riportati anche il codice fiscale e la ragione sociale del committente che andranno indicati anche nell’oggetto della email.
La circolare ribadisce che la citata comunicazione non sostituisce la dichiarazione di inizio attività da parte del committente nei confronti dell’INPS (Min. lavoro nota 3337/2015 e circ. INPS 149/2015) che andrà sempre effettuata.
Vanno comunicate, sempre entro 60 minuti prima dell’inizio attività, anche eventuali modifiche od integrazioni alle informazioni già trasmesse all’Ispettorato nazionale del lavoro.
Le comunicazioni inoltrate devono essere conservate al fine di semplificare l’attività di verifica del personale ispettivo.
La comunicazione via email andrà effettuata, priva di qualsiasi allegato, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica allegati alla circolare dell’INL 1/2016.
Infine l’INL con la circolare 1/2016, ha precisato che la maxisanzione trova applicazione quando è stata omessa, oltre la comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, anche la dichiarazione di inizio attività all’INPS.
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