Lavoro accessorio: possibili proposte alternative all’abrogazione
A cura della redazione
In attesa della conversione in legge del DL 25/2017 che ha disposto l’abrogazione del lavoro accessorio e ha modificato la disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti, è interessante evidenziare che sono all’esame della XI Commissione lavoro della Camera dei deputati varie proposte di legge sulle materie oggetto del citato decreto legge.
Più precisamente sono attualmente all'esame la proposta di legge C. 3601 (On. Damiano e altri) e la proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064, recante Carta dei diritti universali del lavoro (c.d. Nuovo Statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori).
Ma andiamo con ordine e analizziamone i contenuti.
La proposta di legge avanzata dall’Onorevole Damiano C.3601 che riscrive gli artt. 48, 49 e 50 del D.lgs. 81/2015, definisce prestazioni di lavoro accessorio quelle attività lavorative di natura occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne.
Viene inoltre circoscritto l’ambito di applicazione. Più precisamente le citate prestazioni possono essere rese solo nell’ambito: a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; b) dell’insegnamento privato supplementare; c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.
Sempre la proposta dell’On. Damiano stabilisce che le attività lavorative, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.
Al fine di evitare l’abuso dei voucher, secondo il nuovo art. 49 possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio soltanto: a) i disoccupati da oltre un anno; b) le casalinghe, gli studenti e i pensionati; c) i disabili e i soggetti in comunità di recupero; d) i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
I soggetti interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l’impiego delle province, nell’ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 1o settembre 2003, n. 276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulta la loro condizione.
La proposta di legge prevede poi una serie di conferme della precedente disciplina abrogata.
In particolare viene confermata la procedura di attivazione dei voucher: i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Invece gli imprenditori o professionisti committenti operanti nell’ambito dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti e della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati.
Rimane confermato anche che il valore nominale del buono è fissato con decreto del Ministero del lavoro, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. In attesa dell’emanazione del citato provvedimento ministeriale, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro, annualmente rivalutato dall’Istat. Nel settore agricolo invece è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo.
La proposta di legge riconferma anche la comunicazione preventiva. Più precisamente i committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla DTL competente (adesso INL), attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.
Il voucher è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
Per quanto riguarda il pagamento del compenso al lavoratore, il nuovo art. 50 stabilisce che il concessionario (INPS e agenzie per il lavoro in attesa che il Ministero del lavoro preveda diversamente) provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all’INPS, alla gestione separata in misura pari al 13% del valore nominale del buono (quindi euro 1,30), e per fini assicurativi contro gli infortuni all’INAIL, in misura pari al 7% del valore nominale del buono (quindi euro 0,70), e trattiene un importo (euro 0,50) a titolo di rimborso spese.
Buoni ad hoc possono essere stabiliti dal Ministero del lavoro, nel caso in cui la prestazione di lavoro accessorio venga resa da soggetti che si trovano in particolari condizioni sociali correlate alla disabilità, alla detenzione, alla tossicodipendenza o fruitori di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa.
Invece la proposta d’iniziativa popolare 4064 (Carta dei diritti universali del lavoratore) ridefinisce le prestazioni accessorie come lavoro subordinato occasionale e ne prevede la disciplina agli artt. 80 e 81, riducendone ulteriormente l’ambito di applicazione.
Infatti viene previsto che possa avere ad oggetto solo prestazioni di natura meramente occasionale o saltuaria rese da studenti; inoccupati; pensionati e disoccupati non percettori di forme previdenziali obbligatorie di integrazione al reddito o di trattamenti di disoccupazione, anche se cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro, nell’ambito dei piccoli lavori di tipo domestico familiare, compresi l’insegnamento privato supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio e l’assistenza domiciliare occasionale ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap oppure nell’ambito della realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli di piccola entità.
Novità riguardano anche i limiti economici e la durata della prestazione. Infatti il singolo lavoratore può essere occupato presso lo stesso datore di lavoro, in virtù di uno o più contratti di lavoro subordinato occasionale, per un periodo di tempo complessivamente non superiore a quaranta giorni nel corso dell’anno solare, ed i relativi compensi non possono essere superiori a 2.500 euro.
Così come previsto anche dalla proposta di Legge dell’On. Damiano i soggetti interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l’impiego delle province, nell’ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all’articolo 7 del D.lgs. 276/2003. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro subordinato occasionale ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dotata di un codice PIN, e vengono contemporaneamente iscritti in una posizione previdenziale e assicurativa presso l’INPS e l’INAIL.
La carta dei diritti del lavoratore non distingue più tra diversi committenti. Infatti più genericamente stabilisce che coloro che intendono ricorrere a prestazioni di lavoro subordinato occasionale devono acquistare presso le rivendite autorizzate una o più schede (non si parla più di buoni o voucher) per prestazioni di lavoro subordinato occasionale, dotate di un codice a barre di riferimento, fornendo i propri dati anagrafici ed il proprio codice fiscale, tramite tessera sanitaria o documento fiscale. Inoltre la proposta di legge popolare non fa più alcun cenno alla procedura di acquisto dei voucher telematica.
Viene confermato che la scheda ha un valore nominale di 10 euro (rivalutato dall’istat) e corrisponde al valore di un’ora lavorativa. Il datore di lavoro consegna al lavoratore, a titolo di compenso dovuto per la prestazione effettuata, un numero di schede corrispondente al numero di ore lavorate.
Le rivendite autorizzate, all’atto della presentazione delle schede per l’incasso, le imputano al lavoratore tramite la sua tessera magnetica ed il relativo codice PIN, e gli corrispondono, per ciascuna di esse, la somma di euro 7,50, versando contemporaneamente per via elettronica all’INPS, a titolo di contributi previdenziali destinati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la somma di euro 1,30, e all’INAIL, a titolo di contributi per l’assicurazione contro gli infortuni, la somma di euro 0,70. Esse trattengono, inoltre, a titolo di rimborso spese per il servizio prestato, l’importo di euro 0,50. Così come previsto dalla proposta di Legge dell’On. Damiano le somme sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo status di disoccupato.
Spetterà ad un decreto ministeriale individuare il soggetto concessionario abilitato all’istituzione e alla gestione delle schede nonché i soggetti autorizzati alla loro vendica e pagamento, oltre a definire le modalità di preventiva comunicazione telefonica o elettronica all’INPS da parte di ciascun datore di lavoro che intende ricorrere a prestazioni di lavoro subordinato occasionale.
E’ interessante rilevare infine che è all’esame della medesima XI Commissione lavoro della Camera dei Deputati, anche la revisione della disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti, con la proposta di legge C. 4211 (On. Damiano ed altri) e con la già citata proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064.
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