Il Ministero del lavoro, con la circolare 11/12/2012 n.29, evidenzia alcuni aspetti delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto dopo le modifiche apportate dalla L. 92/2012 all’art. 61 e ss. del DLgs 276/2003 soffermandosi in particolare sul requisito del progetto, sul corrispettivo dovuto al collaboratore e sui profili di carattere sanzionatorio.
Viene prima di tutto ribadito che per i rapporti di CoCoPro sottoscritti dopo il 18/07/2012 il progetto rimane l’unico ed indispensabile requisito dato che non è più possibile far riferimento a programmi o fasi progettuali.
Il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale tant’è che adesso il legislatore esplicitamente richiede la descrizione del progetto, mentre in passato si poteva far riferimento alla mera indicazione dello stesso. Ne consegue che il progetto deve necessariamente indicare l’attività prestata dal collaboratore in relazione alla quale si attende il raggiungimento di un determinato risultato obiettivamente verificabile. Il Ministero inoltre aggiunge che adesso, rispetto al passato, risulta imprescindibile l’individuazione di un risultato finale idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente.
Pertanto rientra ad esempio nel concetto di progetto lo sviluppo di un software specifico e non la mera attività ordinariamente necessaria ai fini della sua gestione.
In merito al fatto che il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, la circolare 29/2012, sposando l’orientamento giurisprudenziale prevalente, precisa che il progetto deve quindi essere caratterizzato dalla specificità. Quindi il progetto, pur potendo rientrare nel ciclo produttivo dell’impresa e insistere in attività che rappresentano il c.d. core business aziendale, deve essere caratterizzato da un’autonomia di contenuti e obiettivi.
Si potrà pertanto avere una CoCoPro genuina quando in un’azienda di software la collaborazione viene attivata per la realizzazione di un programma informatico avente particolari caratteristiche. O ancora in uno studio che esegue attività statistiche, svolgere tale lavoro per realizzare uno specifico obiettivo di ricerca.
Ne consegue che se il progetto consiste nella mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente (come ad esempio in una società di software la creazione di programmi informatici per la clientela) il contratto non è genuino.
Altra caratteristica che deve avere la CoCoPro è che il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi. In sostanza è necessario che la prestazione non rientri nella semplice routin e non sia elementare. Per compiti meramente esecutivi si devono intendere quelli caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore. Invece per compiti meramente ripetitivi si intendono quelle attività rispetto alle quali non è necessaria alcuna indicazione da parte del committente.
Quindi si ha una collaborazione a progetto genuina solo quando al collaboratore sono lasciati margini di autonomia anche operativa nello svolgimento dei compiti a lui assegnati.
A titolo esemplificativo e non esaustivo secondo il Ministero del lavoro non possono essere occupati con contratto a progetto i seguenti lavoratori: addetti alla distribuzione delle bollette, addetti alle pulizie, custodi e portieri, facchini, magazzinieri, muratori, prestatori di lavoro agricolo, ecc.
La circolare si sofferma anche sul compenso del collaboratore a progetto, precisando che lo stesso va individuato, dalla contrattazione collettiva, sulla falsariga di quanto avviene per i rapporti di lavoro subordinato, in applicazione dei principi sanciti dall’art. 36 Cost.
Più precisamente il riferimento è alle retribuzioni minime, ossia ai minimi tabellari determinati dai contratti collettivi di categoria e non a tutto il complesso delle voci retributive previsti dalla contrattazione.
In attesa che i vari CCNL recepiscano la novella introdotta dalla L. 92/2012, il personale ispettivo non potrà adottare provvedimenti di diffida accertativa nel caso in cui verifichi che il compenso erogato al collaboratore risulti sproporzionato rispetto alla quantità e qualità dell’attività svolta.
Infine per quanto attiene al regime sanzionatori o, il Ministero del lavoro evidenzia che l’assenza del progetto che determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sussiste tutte le volte che mancano i seguenti requisiti: collegamento ad un determinato risultato finale, autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente, non coincidenza con l’oggetto sociale del committente e svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi.
La presunzione relativa alla subordinazione invece ha luogo quando, ferma restando l’assenza del progetto, il collaboratore esegue la prestazione con modalità analoghe a quelle dei lavoratori subordinati. Però, spiega la circolare ministeriale, questa presunzione non sussiste se il collaboratore pur prestando le medesime attività degli altri lavoratori dipendenti dell’impresa committente, le svolge con modalità organizzative radicalmente diverse. Al contrario, si ha comunque presunzione, quando il collaboratore pur svolgendo attività diverse le effettua con le medesime modalità caratterizzanti la prestazione resa dai lavoratori dipendenti della stessa impresa. Restano in ogni caso escluse le prestazioni di elevata professionalità individuate dalla contrattazione collettiva, anche se l’intervento delle parti sociali non può condizionare l’applicabilità della presunzione dato che per volere legislativo è meramente facoltativo.