La Fondazione studi dei CDL, rispondendo ad un quesito del 19/01/2012, ha precisato che l’azienda che intende assumere un lavoratore che dovrà svolgere la propria attività a domicilio, può stipulare il contratto di lavoro anche se il CCNL applicato non regolamenta quel particolare istituto contrattuale.
Il rapporto di lavoro a domicilio non potrà essere instaurato soltanto quando ricorrono i due divieti  evidenziati dall’art. 2 della L 877/1983:
- l’attività comporti l'utilizzo di sostanze e materiali nocivi o pericolosi per il lavoratore;
- l’attività sia svolta per conto di aziende che abbiano effettuato licenziamenti o sospensioni negli ultimi 12 mesi, a causa di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di riconversione, considerando che l’applicazione di tale divieto non avrà più efficacia trascorso un anno dalla data dell’ultimo licenziamento o della ripresa del lavoro. Inoltre, ricorda la Fondazione studi, è fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari, Questi, unitamente alle persone alle quali hanno commissionato lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto l'attività (art. 2, comma 4 L. 877/75).
La predetta disposizione  è rivolta ad evitare la costituzione di piccole imprese che interpongono una diaframma tra lavoratori a domicilio ed impresa che effettivamente utilizza le loro prestazioni.