Lavori usuranti: slitta a fine luglio la comunicazione delle attività in linea catena
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la circolare 20/06/2011 n.15, in attesa dell’effettiva operatività del DLgs 67/2011 (subordinata all’emanazione di un decreto interministeriale) relativo all’accesso anticipato al pensionamento in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, ha fornito alcune precisazioni tra le quali il differimento al 31 luglio p.v. del termine entro il quale i datori di lavoro che svolgono lavorazioni in linea catena sono tenuti ad effettuare l’apposita comunicazione alla DPL e agli istituti previdenziali territorialmente competenti.
L’obbligo di comunicazione riguarda solo le imprese che soddisfano tutti e tre i seguenti requisiti:
- Applicano le voci di tariffa INAIL di cui all’elenco n.1 allegato al DLgs 67/2011;
- Applicano i criteri di organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 c.c., così come disciplinati dal CCNL applicato;
- Utilizzano un processo produttivo in serie caratterizzato dalla linea catena.
I datori di lavoro interessati sono tenuti ad effettuare la comunicazione utilizzando il modello LAV-US (disponibile sul sito del Min. lavoro dal 21 giugno 2011), indicando presso quali unità produttive sono svolte le predette lavorazioni.
A regime la comunicazione andrà effettuata entro 30 giorni dall’inizio delle lavorazioni in linea catena.
Nel numero indicativo dei lavoratori impegnati nelle predette attività è necessario tener conto anche dei lavoratori utilizzati in somministrazione di lavoro. Il Ministero del lavoro infatti ritiene più corretto che siano le imprese utilizzatrici ad effettuare la comunicazione, dato che sono a conoscenza delle attività prestate dai citati lavoratori.
Il Dlgs 67/2011 ha inoltre previsto un ulteriore obbligo. Quello di comunicare l’esecuzione del lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici.
In questo caso la comunicazione va effettuata annualmente con il modello LAV-NOT disponibile sul sito del Min. lavoro dal 20 luglio 2011. In sede di prima applicazione della normativa entro il 30 settembre p.v., per i lavori notturni svolti nel 2010, mentre per quelli svolti nel 2011 entro il 31 marzo 2012.
Le imprese interessate sono quelle che occupano lavoratori notturni nelle seguenti categorie:
- lavoratori il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato a far data dal 1° luglio 2009.
- lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
Nel numero indicativo dei lavoratori impegnati nelle predette attività vanno indicati anche quelli utilizzati nell’ambito della somministrazione di lavoro.
Ogni comunicazione omessa è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro da versare con il mod. F23 utilizzando il codice 741T (non trova applicazione l’effetto moltiplicatore in ragione del numero dei lavoratori interessati dalla comunicazione).
Trova applicazione l’istituto della diffida con pagamento della sanzione minima pari a 500 euro.
Non risultano sanzionabili: la ritardata presentazione della comunicazione o l’errata indicazione del numero dei lavoratori addetti alle lavorazioni, così come i meri errori materiali e gli errori riferiti a dati già in possesso delle Amministrazioni pubbliche destinatarie dell’adempimento (sempre che il datore di lavoro e le unità produttive interessate dalle lavorazioni oggetto delle comunicazioni siano chiaramente identificabili).
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