L’INPS, con il messaggio 30/11/2011, n.22647, fa seguito alla pubblicazione sulla G.U. n. 276/2011 del DM 20/11/2011 che da attuazione al DLgs 67/2011 recante disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, precisando che la verifica del requisito dei 10 anni di svolgimento di attività lavorativa dovrà essere effettuata prendendo come parametro temporale l’anno solare.

Per tale deve intendersi l’anno che intercorre tra un qualsiasi giorno dell’anno ed il corrispondente giorno dell’anno precedente.

Nel computo dei 10 anni non rilevano i periodi di mancato svolgimento dell’attività lavorativa  (esempio messa in mobilità o disoccupazione).

Invece la verifica del requisito dei sette anni di svolgimento di attività lavorativa faticosa e pesante non deve tener conto dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa.

Inoltre l’INPS evidenzia che le connotazioni della prevalenza e della continuità, dettati dal DM 19/05/1999 per alcune particolari mansioni, fondamentali per il riconoscimento del lavoro come usurante, si intendono pienamente soddisfatte dal DLgs 67/2011 dato che lo stesso provvedimento ha fissato il periodo di tempo minimo per lo svolgimento di attività particolarmente faticose e pesanti, pari ad almeno 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017 ed almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Risulta soddisfatta anche la condizione della continuità dato che il DLgs 67/2011 nel fissare i periodi di tempo cui fare riferimento per lo svolgimento delle attività particolarmente faticose e pesanti non richiede per gli stessi periodi la continuità.

L’INPS affronta anche la questione relativa alla cumulabilità dell’agevolazione contenuta nel DLgs 67/2011 con altri benefici previsti dalla normativa italiana. In particolare l’Istituto previdenziale evidenzia che non è cumulabili l’accesso anticipato alla pensio0ne con i benefici riconosciuti ai lavoratori invalidi, non vedenti, sordomuti o comunque affetti da particolare infermità oggetto di adeguata tutela previdenziale. E’ invece prevista la cumulabilità con i benefici previsti per i lavoratori esposti all’amianto, ma solo al fine di determinare l’importo della pensione e non dell’anticipo dell’accesso al pensionamento. La cumulabilità è ammessa anche con il meccanismo di prolungamento dei periodi lavorativi ex lege 413/1984 per i lavoratori marittimi.

Le domande, per chi matura i requisiti entro il 31/12/2011, dovevano essere presentate entro il 30 settembre u.s., corredate da una serie di documenti attestanti lo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti quali: i lavori nelle cave, in cassoni ad aria compressa, svolti dai palombari, ad alte temperature, del vetro cavo, di esportazione dell’amianto, espletati in spazi ristretti e quelli svolti da conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto collettivo. L’INPS a tal proposito precisa che se il soggetto interessato non ha corredato la domanda della necessaria documentazione, può ancora farlo, purchè la presenti entro il 6 dicembre 2011.

In ogni caso non potranno essere accolte le domande presentate da lavoratori che non appartengono ad una o più delle tipologie di lavoratori dipendenti previsti dal DLgs 67/2011 o che non hanno il requisito anagrafico e contributivo previsto per l’accesso al pensionamento agevolato.

Non verranno inoltre accolte le domande presentate: dai lavoratori che hanno svolto lavori faticosi e pesanti però in qualità di lavoratori autonomi, dai lavoratori in possesso della massima anzianità contributiva e dai lavoratori che non hanno presentato la documentazione a corredo della domanda entro il 6 dicembre p.v.

Entro il 31 dicembre l’INPS provvederà a comunicare all’interessato: l’accoglimento della domanda, l’accertamento del possesso dei requisiti con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico per insufficiente copertura finanziaria oppure il rigetto della domanda.

Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso ai Comitati regionali per i rapporti di lavoro presso le DR dell’INPS entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto. Decorsi 90 giorni, il ricorso si intende respinto.