A decorrere dal 19 luglio p.v., i datori di lavoro che occupano lavoratori in attività svolte in quota sono tenuti ad osservare i requisiti minimi di sicurezza e salute dettati dal Dlgs 235/2003 che da attuazione alla direttiva europea 2001/42/Ce. In sostanza il provvedimento integra le disposizioni di sicurezza di cui al DLgs 626/94 disciplinando in particolare le attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore ai 2 metri rispetto ad un piano stabile, dove per quest'ultimo deve intendersi un supporto resistente, di dimensioni adeguate e immobile a cui possono essere ancorate le attrezzature. I principi cardine intorno ai quali ruota il provvedimento sono due: - la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale poichè le prime offrono una migliore garanzia di tutela; - la scelta e l'uso di attrezzature ad hoc per ciascun cantiere in relazione ai lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e alla circolazione dei rischi. Il datore deve pertanto individuare le misure volte a ridurre al minimo i rischi per i lavoratori e installare se necessario dispositivi di protezione anticaduta collettivi. Questi ultimi possono essere eliminati solo temporaneamente per l'esecuzione di un lavoro di natura particolare e previa adozione di misure di sicurezza alternative. Infine si segnala che il datore è anche tenuto a curare l'aspetto formativo dei lavoratori, ossia è tenuto a far partecipare i dipendenti a corsi teorico pratici mirati la cui durata, i soggetti formatori, gli indirizzi e requisiti minimi di validità saranno definiti in sede di conferenza Stato Regioni.