Lavori edili: per fruire dei bonus è necessario applicare il contratto collettivo di settore
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/E del 27 maggio 2022, ha precisato che, ai fini dell’applicazione dei vari bonus in ambito edile (tra cui il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro), il soggetto-datore di lavoro che esegue le opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto, che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi di settore, siano essi nazionali o territoriali, riportando uno dei seguenti codici assegnati dal CNEL: F012, F015 o F018.
Come si ricorderà, al fine di assicurare condizioni di lavoro adeguate nel settore dell’edilizia e per accrescere i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, l’articolo 28-quater del decreto Sostegni-ter ha inserito, dopo il comma 43 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022, il comma 43-bis, il quale prevede che i lavori edili di cui di cui all’allegato X al d.lgs. n. 81 del 2008 sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2008.
Più precisamente ci si riferisce ai lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, alla trasformazione, al rinnovamento o allo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, alle opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
L’articolo 23-bis del decreto Ucraina ha modificato il comma 43-bis, stabilendo che tale previsione si riferisce alle opere, intese in senso ampio e non solo ai lavori edili il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.
In sostanza tale modifica normativa ha ampliato la portata applicativa del comma 43-bis, in quanto l’adempimento ivi previsto, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al DL n. 34 del 2020, interessa un maggior numero di interventi, atteso che il limite dimensionale deve essere parametrato al valore dell’opera complessiva e non più soltanto alla parte di lavori edili.
Anche se il compito di inserire l’indicazione dei CCNL nei contratti di appalto ricade su chi esegue l’opera, è comunque, onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.
L’Agenzia delle entrate evidenzia che i commissionari dei lavori edili interessati dalla disciplina sono unicamente quelli che, in relazione all’esecuzione degli interventi agevolati, si sono avvalsi di lavoratori dipendenti. La norma, infatti, riferendosi a «datori di lavoro», esclude dall’applicazione della disciplina gli interventi eseguiti, senza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.
In ogni caso la circolare 19/E del 2022 precisa che resta fermo il rispetto delle previsioni in materia di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, nonché l’obbligo della verifica dell’idoneità tecnico professionale.
Il citato comma 43-bis stabilisce, altresì, che il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi.
La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori - comunque obbligatoria ai sensi del richiamato comma 43-bis - non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.
Qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.
Infine si segnala che per la verifica dell’indicazione dei contratti collettivi negli atti di affidamento dei lavoro e nelle fatture, l’Agenzia delle entrate può avvalersi della cooperazione dell’INL, dell’INPS e dell’INAIL.
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