Lavoratrici madri, possibile accedere alla pensione secondo le vecchie regole
A cura della redazione

L’Inps, con il messaggio n. 18730 del 19 novembre 2013, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’anticipo dell’età pensionabile per le lavoratrici madri.
In particolare, si specifica che le lavoratrici madri che, al 31.12.2011, abbiano perfezionato sia i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione di cui all’art. 1, comma 23, della L. 335/1995 (possesso di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995 e pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 anni successivi al 31.12.1995), sia i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo previsti dalle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del DL 201/2011, tra i quali l’età pensionabile anticipata di cui all’art. 1, comma 40, della L. 335/1995, nonché, il requisito dell’importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale in caso di età pensionabile inferiore a 65 anni, possono accedere alla predetta prestazione pensionistica sulla base delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del citato decreto legge, ancorché esercitino la facoltà di opzione successivamente al 31.12.2011.
Alle lavoratrici madri che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo dopo il 31.12.2011, invece, l’anticipo dell’età pensionabile di cui all’art. 1, comma 40, lettera c), della L. 335/1995 deve essere rapportato alle nuove età pensionabili introdotte dall’art. 24 della L. 214/2011, adeguate agli incrementi della speranza di vita.
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