Lavoratrici madri: l’esonero contributivo per il rientro al lavoro dopo la maternità
A cura di Alberto Rozza
L’art.1, c. 137, della Legge 234/2021 ha introdotto in via sperimentale, per il solo anno 2022, un esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di un anno, decorrente dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. Rimane ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Ai fini della fruibilità del beneficio, l’INPS ha diffuso chiarimenti e istruzioni operative con la circolare n. 102 del 19 settembre 2022 e con il messaggio n.4042, del 9/11/2022.
Prima di entrare nel dettaglio, va ricordato che la misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.lgs. n. 150/2015.
Inoltre l’esonero trova applicazione solo sulla contribuzione a carico lavoratrice, non è subordinato al possesso del Durc, non costituisce aiuto di Stato e non è pertanto soggetto nemmeno alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Ambito di applicazione - Possono accedere al beneficio tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità. L’esonero non si applica invece nei confronti delle lavoratrici dipendenti della pubblica Amministrazione.
L’esonero riguarda sia i rapporti a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time, di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e di lavoro intermittente. La misura è, inoltre, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142, nonché per le assunzioni a scopo di somministrazione.
L’esonero spetta nei casi in cui la lavoratrice rientri:
· Dal congedo obbligatorio di maternità disciplinato dall’articolo 16 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
· Dall’astensione facoltativa fruita al termine del periodo di congedo obbligatorio (in tal caso spetta dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice);
· Dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del citato Testo unico sulla maternità.
Le dodici mensilità di durata massima dell’esonero decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, che dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.
Come ricordato all’inizio, l’INPS è intervenuto anche con il messaggio n.4042/2022 con il quale ha precisato che se la lavoratrice, dopo aver fruito del congedo di maternità, continua a rimanere assente senza soluzione di continuità per ferie, malattia o permessi, l’esonero contributivo di cui all’art. 1, c.137 della L. 234/2021, troverà applicazione solo con l’effettivo rientro al lavoro al termine di tutta l’assenza.
Invece, se la lavoratrice, dopo il rientro al lavoro al termine della maternità obbligatoria, si assenta per altri motivi (es: ferie, malattia) l’esonero continuerà a decorrere fino a raggiungere il dodicesimo mese.
Con specifico riferimento al periodo di durata dell’esonero, nel ribadire che lo stesso è pari a un anno dalla data di effettivo rientro, l’INPS precisa che, nelle ipotesi di presenze differite o di calendario sfalsato, da dichiarare da parte del datore di lavoro in fase di richiesta del codice di autorizzazione (CA) “0U”, lo stesso CA andrà attribuito dalla competenza del mese successivo a quello di effettivo rientro.
In ogni caso, considerate le ipotesi di rientro in servizio in data inframensile, il CA “0U” è attribuito dalle Strutture territoriali competenti per la durata di tredici mesi a partire dal mese in cui è avvenuto il rientro effettivo nel posto di lavoro.
L’Istituto previdenziale precisa che in caso di rientri inframensili, l’esonero, nell’ultimo mese di spettanza, deve essere calcolato fino alla data di scadenza dell’anno di agevolazione previsto dalla legge.
La determinazione della quota di imponibile oggetto di sgravio, nelle ipotesi di rientro nel posto di lavoro inframensile, dovrà essere effettuata in relazione agli eventi intercorsi nel mese di rientro.
Ad ogni modo, l’imponibile da considerare ai fini dell’applicazione dello sgravio in trattazione, con riferimento al primo mese di fruizione dello stesso e nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, è quello dalla data del rientro.
In caso di malattia e ferie occorse nel mese del rientro, dopo l’effettivo rientro nel posto di lavoro, si dovrà considerare sia l’imponibile relativo alle ferie sia quello riferito al periodo interessato dall’evento malattia.
L’INPS ricorda che l’imponibile riferito ai giorni antecedenti il rientro non dovrà essere considerato, viceversa, dal giorno del rientro l’imponibile dovrà essere integralmente considerato.
Ai fini della determinazione dell’imponibile oggetto di sgravio, in relazione all’ultimo mese di fruizione dello stesso, nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, si dovrà considerare il solo periodo fino alla data in cui termina la fruizione dell’esonero.
Procedura - I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, che assume il nuovo significato di “Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021”. La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “0U” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.
I datori di lavoro agricolo dovranno inoltrare l’istanza “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021” tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale”, inserendo i dati della lavoratrice. Dopo la verifica della spettanza dell’esonero, la Struttura territorialmente competente inserirà nell’archivio “Cinque A” (raggiungibile al percorso intranet: “Servizi” > “Servizi per l’agricoltura” > “Subordinati” > “Archivio Aziende Agricole”), utilizzando la funzione “Modifica”, i codici di autorizzazione “LM” e “LP”, abbinandoli al codice fiscale della lavoratrice, e la data di validità dell’agevolazione (12 mesi a decorrere dal mese di rientro).
La circolare 102/2022 riporta anche le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens, specificando che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente) – ovvero il recupero degli arretrati – può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di ottobre, novembre e dicembre.
Cumulo con altri esoneri – Riguardo alla possibilità di cumulare l’esonero con altri sgravi contributivi, l’INPS ammette tra l’altro anche la cumulabilità con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, nella misura di 0,8 punti percentuali per il periodo gennaio 2022 - giugno 2022 e di 2 punti percentuali per il periodo luglio 2022 - dicembre 2022. La suddetta cumulabilità opera sull'intero ammontare della contribuzione a carico del dipendente.
Pertanto, laddove sia già stata applicata la riduzione del 50% a carico della lavoratrice madre, l'esonero dello 0,8% (e 2%) può trovare applicazione sull'intera contribuzione dalla stessa dovuta.
Allo stesso modo, se è già stato applicato l’esonero dello 0,8% (e 2%) la riduzione del 50 per cento della quota a carico della lavoratrice madre può trovare applicazione sull’intera contribuzione dalla stessa dovuta.
Ad esempio, laddove la quota di contribuzione a carico della lavoratrice sia pari al 9,19%, questa, in forza dell’esonero IVS di cui all’articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022 potrà essere ridotta, per le sole mensilità di vigenza del predetto esonero, di 0,8 punti percentuali, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a 8,39 punti percentuali. Al riguardo, l’INPS rammenta che, per i mesi da luglio a dicembre 2022, il citato esonero IVS è innalzato a 2 punti percentuali, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. decreto Aiuti-bis); di conseguenza, in relazione alle suddette mensilità, la contribuzione potrà essere determinata per un ammontare pari a 7,19 punti percentuali.
Sulla medesima quota di contribuzione a carico della lavoratrice pari al 9,19% potrà essere applicata, a decorrere dalla data del rientro effettivo in servizio, anche la riduzione in trattazione pari al 50%.
La portabilità dell’esonero - Riguardo alla possibilità di continuare a fruire dell’esonero in caso di cambio del datore di lavoro, l’INPS sottolinea che se c’è soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto. Rispetto al nuovo rapporto, infatti, difetterebbe la sussistenza del presupposto incentivato, cioè il rientro dopo la maternità.
Invece, nel caso in cui non ci sia soluzione di continuità (ad esempio, trasferimento di azienda; cessione di contratto), poiché il nuovo datore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente, l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro.
Nel caso in cui la lavoratrice, invece, non sia rientrata nel posto di lavoro relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l’astensione per maternità, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice, poiché, rispetto a esso, si verifica il primo rientro effettivo dall’astensione.
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