Con la nota n. 6152 del 10 luglio 2017, l’INL ha chiarito di non essere competente ai fini della quantificazione e dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria prevista dall'articolo 22, comma 12 ter, del D.lgs. n. 286/1998, per l'occupazione di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno.

La sanzione consiste nel pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno, e viene applicata dal Giudice nella sentenza di condanna per il relativo reato. I criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo cui commisurare la sanzione devono essere stabiliti con apposito decreto interministeriale, ad oggi non ancora adottato.

Ne consegue che sino all’emanazione del decreto in parola, la determinazione della sanzione accessoria non risulta concretamente quantificabile, con conseguente impossibilità di applicazione ed esecuzione.

Ad avviso dell’INL, inoltre, lo stesso non è comunque competente ai fini dell’esecuzione della sanzione accessoria.