Il Ministero del Lavoro, circolare 27 febbraio n. 12, ha fornito le istruzioni operative per l'ingresso dei lavoratori stranieri stagionali e la certificazione della loro uscita. Innanzitutto il Ministero del Lavoro individua tre linee guida a cui dovranno uniformarsi le Direzioni provinciali del lavoro: Utilizzo dell'autocertificazione; Accettare la lista, in duplice copia, dei lavoratori, su supporto informatico, presentata dalle associazioni dei datori di lavoro o dai singoli imprenditori; Trasmettere immediatamente una delle due liste alla Questura competente per il rilascio del nulla osta provvisorio. La procedura per l'ingresso è articolata nelle seguenti fasi: I datori di lavoro, singolarmente o tramite le relative associazioni, presentano le richieste di autorizzazione alle DPL, allegando le liste dei nominativi dei lavoratori in duplice copia su supporto informatico e le autocertificazioni richieste; Ottenuti l'autorizzazione e il nulla osta, i datori di lavoro devono far pervenire tali documenti agli stranieri interessati per poter ottenere il rilascio del visto; Le DPL trasmettono le liste alla Direzione generale per l'impiego; La Direzione Generale per l'impiego trasmette alla polizia di frontiera le liste dei nominativi degli stranieri. Gli stranieri, al momento di lasciare l'Italia per la scadenza del contratto, hanno l'obbligo di richiedere alla polizia di frontiera sia il timbro sul passaporto sia la registrazione sull'apposita lista.