L’INPS, con il messaggio 24/01/2018, n.340, ha reso noto che sono disponibili le procedure di liquidazione della pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci di cui all’art. 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Si ricorda che sono lavoratori precoci e possono fruire dell’accesso agevolato alla pensione coloro che risultano assicurati prima del 1° gennaio 1996 e hanno un’anzianità contributiva di almeno un anno prima del compimento del 19° anno di età.

E’ inoltre necessario che i lavoratori abbiano cessato l’attività lavorativa dipendente, autonoma e parasubordinata in Italia o all’estero e siano in possesso di un’anzianità contributiva di 41 anni sia per le donne che per gli uomini.

Al requisito ridotto dei 41 anni si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita. Non trovano applicazione i precedenti adeguamenti.

L’anzianità contributiva può essere raggiunta cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti anche presso gli enti e casse privatizzati.

La data inizio assicurazione deve essere almeno pari al compimento del 18° anno di età.

Il requisito della “precocità” può essere soddisfatto unicamente nelle gestioni dell’AGO, sostitutive ed esclusive.

Una volta verificata la sussistenza del suddetto requisito la pensione può essere liquidata anche in una gestione diversa da quella nella quale è stato accreditato/accertato l’anno di precocità. È necessario che il requisito contributivo ridotto risulti conseguito nella gestione in cui deve essere liquidato il trattamento pensionistico.

Esempi

  1. Soggetto che ha lavorato come apprendista per un anno prima dei 19 anni.

A 20 anni viene assunto come dipendente pubblico.

Possiede 41 anni di anzianità nella gestione pubblica.

Il requisito della precocità è perfezionato nella gestione privata.

L’interessato può chiedere di accedere alla pensione utilizzando la sola contribuzione della gestione pubblica.

  1. Soggetto che ha lavorato come apprendista per un anno prima dei 19 anni.

A 20 anni viene assunto come dipendente pubblico.

Possiede 40 anni di anzianità nella gestione pubblica.

Il requisito della precocità è perfezionato nella gestione privata.

L’interessato può chiedere di accedere alla pensione anticipo in cumulo (L. 232/2016) utilizzando tutta la contribuzione.

La prima decorrenza utile è il 1° maggio 2017. Nel solo caso di perfezionamento del requisito entro il 31/12/2017, in deroga ai criteri previsti per le pensioni anticipate, la decorrenza della pensione è svincolata dalla data di presentazione della domanda e può essere retrodatata alla data di perfezionamento del requisito e, comunque, non precedente al 1° maggio 2017.

L’INPS ricorda anche che la pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci non è cumulabile con redditi di lavoro, subordinato ed autonomo, prodotti in Italia e all’estero per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti per la pensione anticipata vigenti per la generalità dei lavoratori (punto 2 circolare 99/2017).

A riguardo occorre prestare attenzione alla differenza tra:

  • la data scadenza beneficio ai fini del calcolo dell’onere, che coincide con il perfezionamento dei requisiti per la pensione anticipata ovvero per la pensione di vecchiaia se raggiunto prima
  • la data scadenza beneficio ai fini dell’incumulabilità con i redditi da lavoro, che coincide SEMPRE con il raggiungimento del requisito della pensione anticipata previsto per la generalità dei lavoratori.

Da ciò consegue che in questo secondo caso, l’incumulabilità si estende anche oltre il perfezionamento dell’età della vecchiaia.

In caso di rioccupazione, a qualunque titolo, la pensione è sospesa dalla decorrenza fino alla conclusione del periodo di anticipo.

Le rate di pensione eventualmente già erogate devono essere recuperate.

Come tutte le incumulabilità con l’attività di lavoro i redditi da lavoro rilevano nello stesso anno in cui sono prodotti.

In presenza di un anno in cui il reddito da lavoro dipendente e/o autonomo è maggiore di zero la prestazione viene azzerata dalla decorrenza fino alla data di scadenza del beneficio anche se negli anni successivi il reddito da lavoro è pari a zero.