L’INPS, con la circolare n. 99 del 16 giugno 2017, in seguito alla pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 138/2017, del DPCM 87/2017 (si veda allegato), ha fornito le prime indicazioni sulla riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme sostitutive ed esclusive, che si trovino nelle condizioni particolari previste dall’art. 1 della L. 232/2016 (Legge di stabilità 2017). A decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per l’anno 2017, pari a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne, è ridotto a 41 anni per i lavoratori cosiddetti “precoci”, in possesso cioè di almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e che si trovino in una delle seguenti condizioni, descritte in dettaglio nella circolare: • stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della L. 604/1966 ed aver finito di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi; • assistere da almeno sei mesi il coniuge, la persona unita civilmente o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992; • avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile; • essere lavoratori dipendenti impegnati da almeno sei anni in via continuativa in attività particolarmente difficoltose e rischiose. I sei anni si considerano continuativi anche se interrotti, per un periodo massimo di dodici mesi, da periodi di inoccupazione o di svolgimento di attività diverse da quelle elencate nell’allegato A) del DPCM 87/2017; • essere addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. usuranti). Possono beneficiare dell’anticipo anche i lavoratori iscritti alle forme di previdenza dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31.12.1995. Il beneficiario non può percepire redditi da lavoro dipendente o autonomo per tutto il periodo di anticipo del trattamento pensionistico rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori. Per l’istruttoria delle domande è stato predisposto, congiuntamente dal Ministero del Lavoro, INPS, INAIL, ANPAL ed INL, un apposito protocollo, in cui sono state individuate: le modalità con cui effettuare lo scambio di dati con gli altri enti, le modalità attraverso cui effettuare un riscontro delle dichiarazioni rese dal richiedente e dal datore di lavoro, i casi in cui l’INPS può avvalersi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La domanda può essere trasmessa esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali. Il cittadino può compilare direttamente la domanda sul sito www.inps.it, ovvero rivolgersi a un patronato. Eventuali istanze presentate alle Sedi territoriali prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo non verranno accolte.