Lavoratori marittimi: istruzioni sul regime previdenziale
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 3275 del 9 settembre 2020, ha fornito le istruzioni necessarie per la gestione del rapporto assicurativo e contributivo dei lavoratori marittimi.
Per effetto delle disposizioni di cui alla L. 413/1984, che individua le categorie di lavoratori marittimi che devono essere iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall’INPS, l’Istituto ha escluso i marittimi imbarcati su galleggianti privi di apparato motore e non addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio.
Alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale, il Ministero del Lavoro ha espresso parere favorevole in ordine all’applicazione del regime previdenziale di cui alla L. 413/1984 nei confronti dei marittimi componenti gli equipaggi dei galleggianti superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, privi di apparato motore, iscritti nei Registri delle navi minori e dei galleggianti (RNMG), in linea con la sentenza della Corte di Cassazione n. 15496/2007.
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